Fatti

Il ricorrente [A.] ha chiesto la revisione della sentenza del Tribunale federale 5A_794/2014, con cui era stata accertata la paternità del ricorrente nei confronti dei figli [C.B.] e [D.B.] . I figli erano nati nel 2010 e nel 2012 e la loro madre, [B.B.] , era sposata con [E.B.] al momento della nascita. Con sentenza del Tribunale distrettuale di Zurigo del 17 maggio 2013, la paternità del marito era stata annullata.

Il Tribunale distrettuale di Meilen aveva stabilito in una sentenza parziale del 3 giugno 2014 che il ricorrente era il padre dei figli, sulla base di perizie del DNA che avevano dimostrato una probabilità di paternità del 99,999999 %. Il Tribunale d'appello del Cantone di Zurigo aveva confermato questa sentenza su ricorso del ricorrente.

Il ricorrente si era rivolto al Tribunale federale e aveva chiesto la revisione della sentenza 5A_794/2014, con cui il ricorso era stato respinto. Egli sosteneva di aver appreso successivamente fatti rilevanti e di aver trovato prove decisive che non aveva potuto presentare nel precedente procedimento.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato la domanda di revisione e ha concluso che le condizioni per una revisione non sono state soddisfatte. Il ricorrente si era basato sul motivo di revisione ai sensi dell'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, secondo cui nelle cause civili la revisione può essere richiesta se la parte richiedente apprende successivamente fatti rilevanti o trova prove decisive che non aveva potuto presentare nel precedente procedimento.

Tuttavia, il Tribunale ha stabilito che il ricorrente non aveva dimostrato la nullità della sentenza emessa nel procedimento di annullamento del 17 maggio 2013. Il ricorrente aveva sostenuto che la sentenza era nulla perché il Tribunale distrettuale di Zurigo non era competente e non aveva valutato…