Fatti
Il ricorrente [X.] vive dal 1995 con la sua partner [A.] e ha con lei una figlia comune [B.] . Egli paga alla sua partner mensilmente Fr. 1'500.-- per la figlia. Il ricorrente ha chiesto nella sua dichiarazione delle imposte del 2002 una deduzione per i contributi di mantenimento per la figlia di Fr. 18'000.--. L'autorità di tassazione e il tribunale cantonale delle imposte hanno respinto la deduzione.
Il ricorrente ha presentato un ricorso al Tribunale amministrativo federale e ha chiesto che la decisione del tribunale cantonale delle imposte del Cantone di Soletta del 26 settembre 2005 fosse annullata e che gli fosse concesso il contributo di mantenimento per la figlia [B.] di Fr. 18'000.- per l'imposta federale diretta e l'imposta statale.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato se i contributi di mantenimento pagati dal ricorrente nel 2002 per la figlia comune possano essere dedotti dal suo reddito. Ha stabilito che la responsabilità genitoriale per la figlia [B.] spetta esclusivamente alla madre e che il ricorrente paga quindi contributi di mantenimento alla madre.
Il tribunale ha concluso che la deducibilità dei contributi di mantenimento per i figli minori è possibile solo per i contributi di mantenimento dovuti per legge di famiglia e non per contributi volontari. Il ricorrente ha presentato nel procedimento dinanzi al tribunale cantonale delle imposte un contratto di convivenza del dicembre 2000, che regola anche l'obbligo di mantenimento nei confronti della figlia da lui riconosciuta e che è stato approvato in questo punto dall'autorità di tutela.
Il Tribunale federale ha deciso che i contributi di mantenimento pagati dal ricorrente per la figlia comune possono essere dedotti dal…