Fatti

Il ricorrente, [X.] , aveva commesso il 15 gennaio 2011, durante il periodo di prova, una seconda grave infrazione, a seguito della quale la sua patente di guida a prova era decaduta ai sensi dell'art. 15a comma 4 LCStr. L'Ufficio delle strade e della navigazione del Cantone di Berna aveva annullato la patente di guida il 13 novembre 2012 e disposto che una nuova patente di guida potesse essere rilasciata solo dopo il 13 novembre 2013 e solo dietro presentazione di un favorevole rapporto di valutazione psicologica.

Il ricorrente aveva chiesto l'annullamento della decisione della Commissione di ricorso e di stabilire che il periodo di sospensione fosse scaduto o, in alternativa, di rinviare la causa alla autorità inferiore per una nuova valutazione. La Commissione di ricorso e l'Ufficio federale delle strade (ASTRA) avevano chiesto, nelle loro osservazioni, il rigetto del ricorso.

Legge

Il Tribunale federale aveva dovuto decidere se il periodo di sospensione ai sensi dell'art. 15a comma 5 LCStr iniziasse con l'infrazione o con la notificazione della decisione di annullamento. Il ricorrente era dell'avviso che il periodo di sospensione iniziasse con l'infrazione, mentre l'Ufficio delle strade e della navigazione, la Commissione di ricorso e l'ASTRA sostenevano che ciò avvenisse solo con la notificazione della decisione di annullamento.

Il Tribunale federale aveva osservato che il legislatore aveva stabilito la presunzione legale che un conducente perdesse la idoneità alla guida se, durante il periodo di prova, commettesse due infrazioni che avrebbero comportato la revoca della patente di guida. La patente di guida decadeva di diritto e il conducente poteva ottenere una nuova patente di guida solo dopo la scadenza del periodo di sospensione, se dimostrava la sua idoneità alla guida mediante un rapporto di valutazione psicologica positivo.

Il Tribunale federale aveva deciso che, in questo caso, il periodo di…