Fatti
Il 20 agosto 1974, l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Lugano ha pubblicato un elenco oneri relativo a un'esecuzione per credito garantito da un pegno immobiliare. Questo elenco comprendeva diversi diritti di pegno immobiliare contrattuali iscritti nel registro fondiario, nonché tre ipoteche legali a favore del canton Ticino per imposte cantonali, del comune di Agno per imposte comunali e del Consorzio del Vedeggio per contributi.
Il 28 agosto 1974, l'Ufficio ha comunicato ai creditori pignoratizi che l'aggiudicatario avrebbe dovuto versare, oltre un acconto sul prezzo dell'aggiudicazione e una garanzia per le spese di realizzazione, un importo di 76'262,10 franchi per coprire le ipoteche legali, comprese le spese notarili. Questo importo comprendeva una somma di 45'815,50 franchi, corrispondente a un credito per spese notarili, notificato dal notaio X. dopo la pubblicazione dell'elenco oneri.
X. ha reclamato che per questo importo, gli fosse riconosciuta un'ipoteca legale ai sensi dell'articolo 183 della legge ticinese di applicazione e complemento del Codice civile (LAD). Su opposizione del creditore pignoratizio richiedente, che ha fatto valere che la pretesa di 45'815,50 franchi non figurava nell'elenco oneri divenuto definitivo, l'Ufficio ha comunicato il 17 settembre 1974 a X. che il suo credito non poteva essere considerato garantito da pegno.
Legge
La decisione della Corte federale si basa sull'articolo 138 alinea 2 numero 3 della Legge federale sulla esecuzione per debiti e fallimento (LEF), che prevede che il termine per produrre i diritti sull'immeuble è perentorio. La Corte ha considerato che questo principio si applica anche ai diritti garantiti da un'ipoteca legale valida senza iscrizione.
La Corte ha anche considerato che solo il giudice civile ordinario è competente per decidere se una creanza è garantita da un'ipoteca del genere. La Corte ha respinto il ricorso di…