Art. 691 CC
Obbligo di tollerarle
1 Ogni proprietario è tenuto, dietro piena indennità, a tollerare nel suo fondo le linee e condutture destinate all’allacciamento di un altro fondo, se l’allacciamento non può essere eseguito altrimenti o può esserlo solo con spese eccessive.
2 Queste prestazioni non possono essere richieste in virtù dei rapporti di vicinato nei casi per i quali il diritto federale o cantonale concede l’espropriazione.
3 Su richiesta dell’avente diritto o del proprietario gravato, tali condotte sono iscritte come servitù nel registro fondiario a spese dell’avente diritto. Il diritto di condotta è opponibile all’acquirente di buona fede anche senza iscrizione.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Azione d'accertamento (art. 25 PCF)3 citazioni
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2DTF 71_II_273 citazioni01/03/1945 · 3 citazioni
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3Diritto di condotta necessario (art. 691 cpv. 1 CC)1 citazioni
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4Fontana necessaria (art. 710 CC)1 citazioni
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5Realizzazione di un immobile nel fallimento e nella procedura in via di realizzazione del pegno1 citazioni
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6DTF 58_I_2361 citazioni01/01/1932 · 1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Wasserleitung (Erschliessung)3 citazioni
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3 citazioni13/02/2002 · 3 citazioni de
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2 citazioni27/09/2012 · 2 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.