Art. 691 CC

Obbligo di tollerarle

1 Ogni proprietario è tenuto, dietro piena indennità, a tollerare nel suo fondo le linee e condutture destinate all’allacciamento di un altro fondo, se l’allacciamento non può essere eseguito altrimenti o può esserlo solo con spese eccessive.
2 Queste prestazioni non possono essere richieste in virtù dei rapporti di vicinato nei casi per i quali il diritto federale o cantonale concede l’espropriazione.
3 Su richiesta dell’avente diritto o del proprietario gravato, tali condotte sono iscritte come servitù nel registro fondiario a spese dell’avente diritto. Il diritto di condotta è opponibile all’acquirente di buona fede anche senza iscrizione.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Azione d'accertamento (art. 25 PCF)
    · 18/11/1971 · 3 citazioni Riassunto
  2. 2
    DTF 71_II_27
    01/03/1945 · 3 citazioni
  3. 3
    Diritto di condotta necessario (art. 691 cpv. 1 CC)
    · 02/02/2010 · 1 citazioni
  4. 4
    Fontana necessaria (art. 710 CC)
    · 01/11/2004 · 1 citazioni
  5. 5
    Realizzazione di un immobile nel fallimento e nella procedura in via di realizzazione del pegno
    · 02/12/1971 · 1 citazioni Riassunto
  6. 6
    DTF 58_I_236
    01/01/1932 · 1 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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