Fatti
La richiesta di prestazioni complementari è stata presentata da F., nata nel 1928 e affetta dalla malattia di Alzheimer, dopo il suo trasferimento da un domicilio in Ticino a una struttura specializzata del cantone di Zurigo, dove vivono le sue tre figlie. La Cassa di compensazione del cantone del Ticino ha respinto la richiesta a causa di un eccesso di reddito rispetto alle spese riconosciute. F. ha contestato i parametri applicati e ha chiesto che la tassa giornaliera massima riconosciuta nel cantone di Zurigo fosse presa in considerazione per il calcolo delle prestazioni complementari.
Il Tribunale delle assicurazioni del cantone del Ticino ha respinto il ricorso, confermando la competenza del cantone del Ticino e l'applicazione degli importi fissati dalla legislazione ticinese. F. ha interposto appello al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della sentenza cantonale e la concessione di una prestazione complementare annuale.
Legge
Competenza e calcolo delle prestazioni complementari
Il Tribunale federale ha ricordato che la competenza per determinare e versare le prestazioni complementari spetta al cantone di domicilio, nel caso specifico il cantone del Ticino (art. 21, cpv. 1, LPC). Il calcolo delle prestazioni complementari si basa sulle spese riconosciute, che comprendono la tassa di soggiorno in un istituto medico-sociale (art. 10, cpv. 2, lett. a, LPC).
Limitazione delle spese prese in considerazione
I cantoni possono limitare le spese prese in considerazione per il calcolo delle prestazioni complementari, ma devono assicurarsi che il soggiorno in un istituto riconosciuto non causi una dipendenza dall'assistenza sociale (art. 10,…