Fatti

{ "title": \"Portata dell'opposizione della parte lesa contro l'atto d'accusa in procedura semplificata e suoi limiti", \"facts": \"

Parti e ruoli:

LNA vicenda opponeva LNA parte lesa (PPL) (rappresentata da A. e B.), il Ministero pubblico (MP) centrale del Canton Vallese e l’imputato (C.). A. e B. agivano in qualità di parti lese in due procedimenti distinti relativi a risse davanti a discoteche (U. nel 2014 e V. nel 2014), prima che tali procedimenti venissero riuniti e separati più volte tra il 2014 e il 2021.

L’11 settembre 2020, C. ha richiesto l’avvio di una procedura semplificata (PSIM), disciplinata dagli artt. 358 ss CPP. Il 6 gennaio 2021, il MP ha emesso una decisione di apertura della PSIM, assegnando un termine di dieci giorni alle parti lese per comunicare le proprie pretese civili e le indennità procedurali richieste. In mancanza di risposta, si considerava che tali parti chiedessero LNA riserva delle proprie pretese e il loro rinvio al giudice civile (artt. 126 cpv. 2 lett. b CPP, art. 123 cpv. 2 e 331 cpv. 2 CPP).

L’8 febbraio 2021, il MP ha invitato le parti a dichiarare se accettavano o respingevano l’atto d’accusa in PSIM (art. 360 cpv. 2 CPP), documento che prevedeva tra l’altro LNA condanna di C. a 22 mesi di pena detentiva con condizionale e il rinvio delle pretese civili al giudice civile.

  • Il 9 febbraio 2021, A. ha respinto l’atto d’accusa invocando l’insufficienza della pena e l’inadeguatezza della separazione procedurale, senza contestare le pretese civili né LNA qualificazione delle infrazioni.
  • Il 16 febbraio 2021, B. ha anch’egli respinto l’atto d’accusa, fondandosi sull’insufficienza della pena e l’inadeguatezza della separazione, senza contestare le pretese civili o LNA qualificazione dei fatti.

Il 17 febbraio 2021, C. ha confermato per iscritto il proprio accordo con l’atto d’accusa in PSIM.

Il 24 febbraio 2021, il MP ha risposto ad A. e B., ritenendo le loro opposizioni inoperanti ai sensi dell’art. 360 CPP.

Il 6 ottobre 2021, il MP ha trasmesso l’atto d’accusa in PSIM al Tribunale distrettuale di Sierre per LNA decisione.

Procedimento cantonale:

Con sentenza del 31 gennaio 2022, il Tribunale distrettuale di Sierre ha riconosciuto C. colpevole di aggressioni, lesioni personali lievi, minacce, violazione della LArm, rissa e lesioni personali lievi con oggetto pericoloso. Lo ha condannato a una pena detentiva di 22 mesi con condizionale, con deduzione della custodia cautelare già subita, e al rinvio delle pretese civili al giudice civile.

A. e B. hanno proposto appello il 18 febbraio 2022 dinanzi alla Corte penale del Tribunale cantonale del Vallese, chiedendo principalmente l’annullamento della sentenza e LNA rimessione della causa al MP affinché avvii un procedimento preliminare ordinario nei confronti di C.

Con ordinanza del 25 gennaio 2024, il Tribunale cantonale ha respinto l’appello e confermato LNA sentenza del 31 gennaio 2022.

Ricorso al Tribunale federale:

A. e B. hanno depositato un ricorso in materia penale il 15 novembre 2024 (causa 6B_170/2024) contro l’ordinanza del 25 gennaio 2024. Chiedevano l’annullamento di tale ordinanza, LNA rimessione della causa al MP affinché avvii un procedimento preliminare ordinario, LNA condanna di C. al pagamento integrale delle spese del procedimento cantonale e l’attribuzione di un’indennità per le spese sostenute a livello cantonale nell’esercizio ragionevole dei propri diritti processuali.

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso con decisione del 15 novembre 2024 (DTF 151 IV 46).

Contesto procedurale e questioni:

  • Le opposizioni di A. e B. riguardavano LNA scelta della procedura (semplificata vs ordinaria), LNA separazione procedurale e l’insufficienza della pena proposta, senza alcun nesso con i propri diritti (pretese civili o infrazioni contestate).
  • Nessuna delle parti lese ha comunicato le proprie pretese civili nel termine assegnato (art. 359 cpv. 2 CPP), accettando implicitamente il loro rinvio al giudice civile.
  • Il MP ha ritenuto le loro opposizioni inoperanti ai sensi dell’art. 360 CPP, considerando che tali opposizioni non riguardavano i diritti delle parti lese.

Contesto fattuale delle infrazioni:

I procedimenti erano collegati a rissa davanti a discoteche

  • Una prima rissa l’8 febbraio 2014 a U., che ha dato luogo a un’istruttoria per lesioni personali lievi (art. 123 CP) e aggressione (art. 134 CP) nei confronti di C., G. e di sconosciuti (causa 1).
  • Una seconda rissa l’8 maggio 2014 a V., che ha dato luogo a un’istruttoria nei confronti di C. (causa 2).
  • Il 30 novembre 2016, il MP ha separato il procedimento nei confronti di C. nella causa 2 per riunirlo alla causa 1.
  • Il 23 dicembre 2020, il MP ha separato il procedimento nei confronti di C. (causa 3) da quello nei confronti di G. e H.

C. ha riconosciuto i fatti determinanti per LNA valutazione giuridica e, almeno in linea di principio, le pretese civili, consentendo l’avvio di una procedura semplificata (art. 358 cpv. 1 CPP).

Procedura semplificata e sue implicazioni:

LNA procedura semplificata (PSIM) è una procedura speciale che consente di abbreviare il procedimento penale ordinario, fondata sull’economia processuale e sul principio di celerità (artt. 358 ss CPP).

In tale procedura

  • L’imputato deve confermare formalmente il proprio accordo con l’atto d’accusa (art. 360 cpv. 2 CPP).
  • LNA parte lesa dispone di un diritto di opposizione all’atto d’accusa, ma esclusivamente per gli aspetti che riguardano i propri diritti (pretese civili o infrazioni contestate), e non per LNA pena o aspetti procedurali generali (artt. 360 cpv. 2, 3 e 5 CPP).
  • L’opposizione deve essere motivata in relazione ad aspetti dell’atto d’accusa che incidono sui diritti della parte lesa (giurisprudenza e dottrina prevalenti).

Decisione impugnata e suoi motivi:

Il Tribunale cantonale ha confermato LNA sentenza del Tribunale distrettuale di Sierre, respingendo l’appello delle parti lese. Ha ritenuto che:

  • Nessuno dei ricorrenti ha motivato LNA propria opposizione in relazione ad aspetti dell’atto d’accusa suscettibili di incidere sui propri diritti (pretese civili o infrazioni contestate).
  • Le loro opposizioni riguardavano il tipo di procedura, LNA separazione, e l’insufficienza della pena, senza contestazione delle pretese civili o della qualificazione delle infrazioni.
  • Il Tribunale cantonale ha considerato le loro opposizioni inoperanti, non essendo il MP tenuto ad avviare un procedimento preliminare ordinario.

Finalità del ricorso:

A. e B. chiedevano l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale cantonale e della sentenza del Tribunale distrettuale di Sierre, LNA rimessione della causa al MP affinché avvii un procedimento preliminare ordinario, LNA condanna di C. al pagamento delle spese del procedimento cantonale e l’attribuzione di un’indennità per le spese processuali sostenute a livello cantonale.

", \"reasoning": \"

Il Tribunale federale ha esaminato LNA portata del diritto di opposizione della parte lesa (PPL) nei confronti dell’atto d’accusa in procedura semplificata (PSIM), ai sensi dell’art. 360 CPP. Tale disposizione attribuisce alla PPL un diritto di opposizione formale, ma LNA sua portata non è esplicitamente delimitata dalla legge.

L’interpretazione dell’art. 360 CPP deve fondarsi su un’analisi pluralistica dei metodi interpretativi (letterale, storico, teleologico e sistematico), secondo LNA giurisprudenza costante del Tribunale federale (DTF 150 IV 377 consid. 2.2, DTF 149 IV 105 consid. 3.4).

1. Interpretazione letterale e dottrinale:

Secondo un’interpretazione letterale stretta, LNA PPL disporrebbe di un diritto di opposizione assoluto, senza condizioni né motivazioni richieste (SCHWARZENEGGER, Kommentar StPO, 3a ed. 2020, n. 10 ss ad art. 360 CPP; GREINER/JAGGI, Basler Kommentar StPO, 2a ed. 2014, n. 28 ss ad art. 360 CPP).

Tuttavia, LNA dottrina maggioritaria e LNA giurisprudenza del Tribunale penale federale ritengono che l’opposizione della PPL possa riguardare esclusivamente gli aspetti dell’atto d’accusa che incidono sui propri diritti, in particolare le pretese civili o le infrazioni contestate. Essa non può contestare LNA pena o aspetti procedurali generali, poiché non ha un interesse giuridicamente protetto in tal senso nel procedimento ordinario (ordinanza del Tribunale penale federale SK.2011.20 del 14 ottobre 2011; JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar StPO, 4a ed. 2023, n. 13 ad art. 360 CPP).

2. Interpretazione storica e parlamentare:

I dibattiti parlamentari in sede di adozione dell’art. 360 CPP hanno evidenziato LNA volontà di non subordinare l’avvio della procedura semplificata all’accordo della PPL, per timore che tale procedura potesse essere troppo spesso ostacolata da un rifiuto formale, nonostante il riconoscimento delle pretese civili (FF 2006 CE 984 e 1051 ss; FF 2007 CN 1026 ss).

L’adozione dell’art. 360 cpv. 3 CPP nella sua formulazione attuale conferma che l’atto d’accusa in procedura semplificata si considera accettato se LNA PPL non lo ha respinto per iscritto nel termine assegnato. L’imputato, invece, deve confermare formalmente il proprio accordo (art. 360 cpv. 2 CPP).

3. Interpretazione teleologica e sistematica:

L’obiettivo della procedura semplificata è consentire un’economia processuale e una maggiore celerità, garantendo al contempo il rispetto dei diritti della PPL (FF 2005 1057 ss, 1272). Riconoscere un diritto di opposizione assoluto alla PPL andrebbe contro tale obiettivo,…