Art. 359 CPP
Apertura della procedura
1 Il pubblico ministero decide definitivamente sull’attuazione della procedura abbreviata. Non occorre che il relativo decreto sia motivato.
2 Nel comunicare alle parti che si procederà con rito abbreviato, il pubblico ministero impartisce all’accusatore privato un termine di dieci giorni per specificare le pretese civili e la pretesa d’indennizzo per le spese necessarie sostenute nel procedimento.
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Strafverfahren; Verfahrenstrennung10 citazioni
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Strafverfahren; Verfahrenstrennung8 citazioni
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5 citazioni
Ultime sentenze del TF
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