Fatti

Parziale accoglimento del ricorso per violazione dell'aspetto procedurale dell'art. 3 CEDU **Parti:** - Ricorrente: [A.] , rappresentato dall'avvocato Daniel U. Walder - Opponenti: 1. Procuratura generale del Canton Zurigo, 2. [B.] , rappresentato dall'avvocato Dr. Thomas Sprenger **Fatti:** - Il 19 ottobre 2009 si verificò una colluttazione tra [A.] e tre agenti della polizia municipale di Zurigo ([B.] , [C.] , [D.] ) durante un controllo di polizia. - [A.] presentò una denuncia penale contro gli agenti il 23 dicembre 2009. - Dopo diverse ordinanze di archiviazione e procedure di ricorso, [B.] fu assolto dal Tribunale superiore di Zurigo il 15 febbraio 2024. - [A.] presentò un ricorso in materia penale presso il Tribunale federale. **Principali accuse:** - Abuso d'ufficio, arbitrio, violazione del diritto di essere sentito, obbligo di motivazione, obbligo di indagine (art. 3 CEDU) - Accusa di uso sproporzionato della forza da parte degli agenti di polizia **Storia processuale:** - Diverse ordinanze di archiviazione e procedure di ricorso - Durata complessiva del procedimento di quasi 16 anni - Diverse richieste di ricusazione del ricorrente Il Tribunale federale esamina la propria competenza e le ulteriori condizioni di ammissibilità d'ufficio (art. 29 cpv. 1 LTF) e con cognizione libera (cfr. DTF 150 IV 103 consid. 1; 149 IV 97 consid. 1). La parte civile è legittimata a ricorrere in materia penale solo se la decisione impugnata può influire sulla valutazione dei suoi diritti civili (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF). I diritti civili sono quelli che hanno la loro base nel diritto civile e che, di conseguenza, devono essere fatti valere ordinariamente davanti al giudice civile. Si tratta principalmente di pretese di risarcimento e di soddisfazione secondo gli art. 41 segg. CO (DTF 146 IV 76 consid. 3.1 con riferimenti; 141 IV 1 consid. 1.1; sentenza 6B_562/2021 del 7 aprile 2022 consid. 1.1, non pubbl. in: DTF 148 IV 170). Nel caso in esame, il 19 ottobre 2009, in occasione di un controllo di persona, è indubbiamente avvenuto un alterco tra il ricorrente e tre agenti della polizia municipale di Zurigo, nel corso del quale il ricorrente ha riportato lesioni e ha dovuto essere curato. In questo contesto, il ricorrente sostiene in modo plausibile di essere stato vittima di violenza illegittima dello Stato ai sensi delle disposizioni citate. Di conseguenza, il Tribunale federale è già intervenuto in precedenza su ricorsi analoghi del ricorrente (sentenze 6B_743/2013 del 24 giugno 2014 consid. 1.3; 1B_355/2012 del 12 ottobre 2012 consid. 1.2.2). Anche in questo caso, il ricorrente è legittimato a presentare un ricorso in materia penale contro la decisione del grado precedente, con cui l'opponente 2 è stato assolto, direttamente sulla base dell'art. 3 CEDU. Il ricorso deve essere esaminato - limitatamente a questo aspetto. Per poter valutare le censure del ricorrente, è opportuno riportare in modo dettagliato la valutazione delle prove e l'accertamento dei fatti del grado precedente, che, con rinvio parziale al primo grado (art. 82 cpv. 4 CPP), si riassume come segue: è innegabile che il…