Fatti
Parti: [A.] (ricorrente) e [B.] (opponente).
Oggetto: Divorzio e regolamento delle conseguenze accessorie, in particolare l'autorità parentale, la custodia della figlia, il diritto di visita, l'assegno di mantenimento per i figli.
Iter processuale: Il tribunale distrettuale di Zurigo ha pronunciato il divorzio e regolato le conseguenze accessorie. Il tribunale superiore del Cantone di Zurigo ha respinto l'appello della ricorrente. La ricorrente ha presentato un ricorso in materia civile al Tribunale federale.
Punti principali della controversia: La ricorrente ha chiesto l'annullamento della sentenza e la nuova valutazione delle basi fattuali nonché la nuova valutazione delle conseguenze accessorie del divorzio.
Legge
Il ricorso in materia civile è il rimedio giuridico appropriato e la ricorrente è legittimata a ricorrere. Le numerose istanze presentate spontaneamente dalla ricorrente dopo la scadenza del termine di ricorso sono irrilevanti. Il ricorso è insufficiente nella misura in cui la ricorrente non si confronta con la decisione di non entrare nel merito del giudice di primo grado e non formula richieste giuridiche sufficienti.
La ricorrente non formula richieste giuridiche sufficienti, poiché non indica regolamenti concreti riguardanti l'autorità parentale, la custodia, il mantenimento e la ripartizione delle spese. Il ricorso rimane puramente appellatorio e non soddisfa i requisiti di un ricorso in materia civile. La ricorrente non può invocare la mancanza di conoscenze giuridiche o un'emergenza medica per giustificare la motivazione…