Fatti

Parti:

  • Ricorrente: [A. GmbH] , un'azienda con sede a [U.] (Cantone Vallese), che commercializza bevande alcoliche e analcoliche.
  • Resistente: Consiglio di Stato del Cantone Vallese.

Fatti:

  • La [A. GmbH] commercializza una birra denominata "Saas das Bier" con un'etichetta che riporta una stella vallesana e un panorama montano. La birra viene prodotta e imbottigliata a [V.] .
  • Nel febbraio 2019, l'Ufficio cantonale di protezione dei consumatori e veterinario del Cantone Vallese ha rilevato che il tenore alcolico delle bottiglie di birra differiva di oltre lo 0,5% in volume dal valore indicato sull'etichetta e che l'etichetta conteneva indicazioni fuorvianti sull'origine della birra.
  • L'Ufficio ha invitato la [A. GmbH] a correggere l'etichetta entro il 23 marzo 2019. Contro questa decisione non è stato presentato alcun reclamo.
  • Nel novembre 2019 è stato accertato che le misure imposte non erano state correttamente attuate e che si trattava di un caso di recidiva. L'Ufficio ha ordinato di rimuovere la stella vallesana e la denominazione "Saas das Bier".
  • La [A. GmbH] ha presentato reclamo e ricorso, che sono stati respinti. Il Tribunale cantonale del Cantone Vallese ha confermato che la denominazione "Saas das Bier" era oggettivamente idonea a creare nei consumatori un'idea falsa riguardo al luogo di produzione e all'origine della birra.

Legge

Il ricorso riguarda una questione di diritto pubblico nel campo del diritto alimentare ed è stato presentato in tempo utile e nella forma prescritta. La ricorrente è legittimata a proporre il ricorso.

La ricorrente sostiene che con la confezione del prodotto "Saas das Bier" non vi fosse alcuna intenzione di ingannare. Il luogo di produzione è dichiarato e l'origine della birra è chiaramente indicata sull'etichetta del collo. Il giudice di primo grado non ha accolto la richiesta di audizione di testimoni e di persone informate sui fatti.

Il Tribunale federale esamina d'ufficio la violazione del diritto federale e applica il diritto tenendo conto del dovere generale di denuncia e di motivazione. La denuncia di violazione dei diritti fondamentali viene esaminata solo se è stata sollevata nel ricorso e sufficientemente motivata.

Il giudice di primo grado deve accertare i fatti che consentono di giudicare la…