Fatti
Parti: Ricorrente: [A. GmbH] in liquidazione; Ricorso: Fondazione Istituto di garanzia LPP, Sezione Svizzera tedesca.
Oggetto: Ripristino della data dell'udienza di fallimento.
Procedura: Con decisione del 17 marzo 2020, il giudice unico del Tribunale cantonale di LAS ha aperto il fallimento della [A. GmbH] su richiesta della Fondazione Istituto di garanzia LPP, dopo che nessuna delle parti si era presentata all'udienza di fallimento del 17 marzo 2020. La [A. GmbH] ha chiesto con istanza del 23 marzo 2020 al Tribunale cantonale di LAS di fissare una nuova data per l'udienza di fallimento. Il Tribunale cantonale ha trasmesso la richiesta di ripristino al Tribunale superiore del Canton LAS, che a sua volta l'ha rimandata al Tribunale cantonale. Con decisione del 30 aprile 2020, il giudice unico del Tribunale cantonale di LAS ha respinto la richiesta della ricorrente di ripristino della data ai sensi dell'art. 148 CPC. Il ricorso presentato dalla [A. GmbH] contro questa decisione al Tribunale superiore del Canton LAS è rimasto infruttuoso (sentenza del 24 giugno 2020).
Procedura davanti al Tribunale federale: Con istanza del 5 settembre 2020, la [A. GmbH] si è rivolta al Tribunale federale. La ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la ripetizione dell'udienza di fallimento mancata; in subordine, il rinvio della causa all'istanza precedente.
Legge
1. La decisione impugnata del Tribunale superiore del Canton LAS è una decisione finale contro la quale è aperta la possibilità di ricorso in materia civile. La ricorrente è legittimata a ricorrere e il termine di ricorso è stato rispettato. Il Tribunale federale può entrare nel merito del ricorso.
2. L'istanza precedente ha accertato che la notifica dell'annuncio dell'udienza di fallimento alla ricorrente è avvenuta validamente. La ricorrente non ha dimostrato in modo credibile che non ha alcuna colpa o solo una colpa leggera per il mancato rispetto del termine. Pertanto, la ripetizione dell'udienza di fallimento mancata non è da prendere in considerazione.
3. La notifica…