Fatti

Parti: [A.] (ricorrente) contro [B.] (opponente) e l'Autorità di protezione dell'infanzia e dell'adulto del Leimental.

Tribunale: Tribunale federale, II sezione civile, sentenza dell'18 gennaio 2022 (5A_443/2021).

Fatti:

  • [C.] (nata nel 2013) è la figlia di [A.] e [B.] , che non si sono mai sposati e si sono separati nel 2015. [C.] vive con sua madre.
  • Il 9 giugno 2016, l'Autorità di protezione dell'infanzia e dell'adulto del Canton Basilea-Città ha affidato ai genitori la responsabilità genitoriale congiunta.
  • Il 19 ottobre 2016, [C.] ha avviato un'azione di mantenimento contro [A.] , portando a una procedura separata riguardante l'affidamento e le quote di custodia.
  • Il 25 settembre 2018, il tribunale civile ha approvato un accordo sulla regolamentazione provvisoria dell'affidamento e del diritto di visita.
  • L'8 novembre 2018, il tribunale civile ha istituito una tutela dell'affidamento e dell'educazione ai sensi dell'art. 308 cpv. 1 e 2 CC e ha nominato [D.] come tutore.
  • L'18 settembre 2019, il tribunale civile ha riconosciuto l'affidamento alternato dei genitori, confermato dal tribunale d'appello e dal tribunale federale.
  • L'11 febbraio 2020, [A.] ha richiesto alla KESB il cambio della persona di riferimento, che è stato respinto sia dalla KESB che dal tribunale cantonale.
  • Con ricorso del 25 maggio 2021, [A.] si rivolge al tribunale federale.

Legge

Il ricorso è diretto contro il rifiuto delle autorità di cambiare la persona incaricata della tutela per il bambino [C.] . Questa questione di protezione dell'infanzia senza valore controverso è soggetta al ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF). Il tribunale cantonale è un tribunale superiore che ha deciso in ultima istanza cantonale su mezzi di impugnazione (art. 75 LTF). La decisione impugnata colpisce il ricorrente, parte del procedimento, nei suoi interessi degni di protezione (art. 76 cpv. 1 LTF). La decisione impugnata, che conferma il rigetto della domanda di cambio del tutore, chiude la procedura in questione (art. 90 LTF). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 in relazione con art. 45 cpv. 1 LTF), è ammissibile.

Nel procedimento di ricorso ordinario, sono ammissibili tutte le censure in materia di diritto secondo gli art. 95 ss. LTF. Il tribunale federale applica il diritto di ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF) e giudica con cognizione libera. Tuttavia, non è tenuto, come un tribunale di primo grado, a esaminare di propria iniziativa tutte le questioni giuridiche che si pongono, se il ricorrente non le ha più sollevate (DTF 137 III 580 consid. 1.3). Pertanto, nel ricorso, in forma concisa, deve essere esposto in che misura l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 140 III 86 consid. 2 con riferimenti). La motivazione deve essere pertinente e riferirsi al solo oggetto del contendere e limitarsi ad esso; la parte ricorrente deve, in un confronto mirato con le considerazioni decisive per il risultato della decisione impugnata, dimostrare in modo plausibile quali diritti o norme giuridiche la precedente istanza abbia violato (DTF 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2).

Per quanto riguarda i fatti, il tribunale federale si basa sulle constatazioni del grado precedente (art. 105 cpv. 1 LTF). In questo contesto, la parte che cerca giustizia può solo sostenere che le constatazioni del grado precedente siano evidentemente errate (art. 97 cpv. 1 LTF), cioè arbitrarie (cfr. DTF 140 III 264 consid. 2.3; 135 III 127 consid. 1.5 con riferimento), o si basino su un'altra violazione del diritto nel senso dell'art. 95 LTF (ad es. art. 29 cpv. 2 Cost. o art. 8 CC) (sentenza 5A_374/2010 del 9 luglio 2010 consid. 1). Nel ricorso deve anche essere dimostrato in che misura la correzione dei vizi lamentati può essere decisiva per l'esito della procedura (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 135 I 19 consid. 2.2.2). Vale il principio del rigoroso onere di censura secondo l'art. 106 cpv. 2 LTF. Il tribunale federale esamina solo le censure chiaramente e dettagliatamente sollevate e, per quanto possibile, provate, mentre non si pronuncia su censure insufficientemente sostanziate e su critiche puramente appellatorie ai fatti (DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 317 consid. 5.4; 140 III 264 consid. 2.3).

Motivo del ricorso è il rigetto della domanda del ricorrente di cambio della persona di riferimento. Per la figlia del ricorrente esiste una tutela dell'affidamento e dell'educazione secondo l'art. 308 cpv. 1 e 2 CC (cfr. fatti lett. B). La tutela come tale e la sua configurazione non sono contestate. La legge non contiene alcuna disposizione riguardante la revoca e quindi il cambio della persona di riferimento per la tutela…