Fatti
Parti: Ricorrente: [A. GmbH] , Opponente: Fondazione [C.]
Autorità precedente: Tribunale d'appello del Canton Basilea Città, Tribunale a tre giudici
Tribunale federale: II. Sezione civile
Data della sentenza: 29 ottobre 2019
Fatti:
- Il 4 gennaio 2019, la Fondazione [C.] ha presentato una domanda di fallimento contro la [D. GmbH] .
- Il 9 gennaio 2019, la [D. GmbH] ha pagato la pretesa, inclusi interessi e spese.
- Il 18 marzo 2019, le quote della [D. GmbH] sono state acquisite da [B.] , e il nome dell'azienda è stato cambiato in [A. GmbH] .
- Il 19 marzo 2019, [E.] ha ricevuto la citazione per l'udienza di fallimento.
- Il 2 aprile 2019, il fallimento della [A. GmbH] è stato dichiarato, poiché nessuno si è presentato all'udienza di fallimento.
- La [A. GmbH] ha presentato un ricorso contro la sentenza di fallimento e ha allegato la liquidazione dell'ufficio di esecuzione e fallimento del 9 gennaio 2019.
- Il Tribunale d'appello ha annullato la sentenza di fallimento, ma ha imposto alla [A. GmbH] le spese processuali di Fr. 600.-- e non ha concesso alcuna indennità alle parti.
- La [A. GmbH] ha presentato un ricorso in materia civile al Tribunale federale per annullare l'imposizione delle spese.
Legge
Il ricorso in materia civile è ammesso contro la decisione di un'autorità di ricorso che, in qualità di tribunale cantonale superiore, ha deciso sull'apertura del fallimento (Art. 72 cpv. 2 lett. a, Art. 74 cpv. 2 lett. d e Art. 75 cpv. 2 LTF). La ricorrente, in qualità di debitrice, è sufficientemente interessata dalla decisione di annullamento del fallimento per quanto riguarda l'imposizione delle spese e quindi è legittimata a ricorrere (Art. 76 cpv. 1 lett. b LTF).
L'autorità precedente ha annullato la sentenza di fallimento, ma ha imposto alla ricorrente le spese processuali, poiché non aveva adempiuto al suo dovere di chiarire i fatti dinanzi al tribunale fallimentare. La ricorrente ha sostenuto che le autorità avrebbero dovuto tenere conto del suo pagamento per evitare una procedura di ricorso.
La sentenza di fallimento può essere impugnata con ricorso entro dieci giorni (Art. 174 cpv. 1 LEF; Art. 319 lett. a CPC). Le spese processuali sono determinate in base…