Art. 12 LEF
1 L’ufficio d’esecuzione è tenuto ad accettare ogni pagamento fatto per conto del creditore istante.
2 Il pagamento fatto all’ufficio libera il debitore.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Effetti del pagamento all'Ufficio di esecuzione, da parte del terzo debitore, di un credito pignorato, in particolare con riferimento al decorso degli interessi convenzionali (art. 144 cpv. 4 e art. 12 LEF)21 citazioni
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2Termine per rendere verosimile la solvibilità e produrre i documenti12 citazioni
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3DTF 73_III_6912 citazioni06/06/1947 · 12 citazioni
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4Pagamenti all'ufficio d'esecuzione (art. 12 LEF)11 citazioni
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5DTF 72_III_611 citazioni01/01/1946 · 11 citazioni
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6Pagamento degli interessi sul debito in caso di pignoramento di salario (art. 12 cpv. 2 LEF)5 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Konkurseröffnung (Verfahrenskosten)24 citazioni
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9 citazioni29/04/2004 · 9 citazioni de
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7 citazioni21/01/2014 · 7 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.