Art. 12 LEF

1 L’ufficio d’esecuzione è tenuto ad accettare ogni pagamento fatto per conto del creditore istante.
2 Il pagamento fatto all’ufficio libera il debitore.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Effetti del pagamento all'Ufficio di esecuzione, da parte del terzo debitore, di un credito pignorato, in particolare con riferimento al decorso degli interessi convenzionali (art. 144 cpv. 4 e art. 12 LEF)
    · 23/03/2001 · 21 citazioni Riassunto
  2. 2
    Termine per rendere verosimile la solvibilità e produrre i documenti
    · 26/07/2013 · 12 citazioni Riassunto
  3. 3
    DTF 73_III_69
    06/06/1947 · 12 citazioni
  4. 4
    Pagamenti all'ufficio d'esecuzione (art. 12 LEF)
    · 29/08/1957 · 11 citazioni Riassunto
  5. 5
    DTF 72_III_6
    01/01/1946 · 11 citazioni
  6. 6
    Pagamento degli interessi sul debito in caso di pignoramento di salario (art. 12 cpv. 2 LEF)
    · 05/09/1990 · 5 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.