Fatti
Parti e svolgimento del procedimento:
Il ricorrente ([A.] , nato nel 1967) ha conseguito nel 1986 la patente di guida di categoria B ed esercitava dal 2002 l’attività di insegnante di guida in qualità di lavoratore autonomo. Contro di lui sono state adottate ripetutamente misure per inidoneità caratteriale e problemi di alcol, tra cui diversi ritiri della patente di guida e dell’autorizzazione all’insegnamento della guida a tempo indeterminato. L’ultima evoluzione procedurale è iniziata con una valutazione psicologica del traffico nel 2020, che ha portato a una perizia negativa. In seguito, l’Ufficio della circolazione stradale del Cantone San Gallo ha ritirato al ricorrente, in data 18 febbraio 2021, la patente di guida, l’autorizzazione al trasporto professionale di persone e l’autorizzazione all’insegnamento della guida a tempo indeterminato per inidoneità alla guida (carattere). Il ricorrente ha proposto ricorso, respinto dalla Commissione di ricorso amministrativo in data 17 ottobre 2022 e dal Tribunale amministrativo del Cantone San Gallo in data 3 marzo 2023. Contro tale decisione, il ricorrente ha presentato il 10 aprile 2023 ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale.
Sviluppo del fatto:
Il ricorrente ha in particolare contestato la violazione del diritto federale in relazione all’ordinanza e alla valutazione di una perizia psicologica del traffico, nonché l’applicazione delle disposizioni di diritto della circolazione stradale. Ha inoltre eccepito la violazione della sua libertà economica (art. 27 Cost.) e del diritto processuale cantonale. Nuovi mezzi di prova, tra cui una perizia psicologica del traffico del 27 giugno 2023 e un certificato medico del 23 ottobre 2023, sono stati qualificati dal Tribunale federale come vere novità e pertanto non sono stati presi in considerazione.
Legge
Ricorribilità del ricorso:
Il Tribunale federale verifica innanzitutto i presupposti formali del ricorso in materia di diritto pubblico. Esso è ammesso nella misura in cui il ricorrente chiede l’annullamento della decisione di merito e la riattribuzione delle autorizzazioni ritirate. Non sarà invece ammesso il ricorso per la valutazione della perizia del 27 giugno 2023 come seconda perizia, né la domanda generica di valutazione giuridica e fattuale dell’operato ufficiale.
Applicazione del diritto federale:
Il Tribunale federale verifica d’ufficio l’applicazione del diritto federale. Il ricorrente sostiene che i giudici di merito abbiano violato le disposizioni di diritto della circolazione stradale (art. 15d, 16d LCStr, art. 27 lett. b OMaeC) avendo fatto ricorso a una perizia psicologica del traffico per valutare l’idoneità alla guida, senza che fossero soddisfatte le condizioni di cui all’art. 15d LCStr. Il Tribunale federale rileva che un’indagine sull’idoneità alla guida può essere disposta qualora sussistano indizi concreti che pongano seri dubbi in merito all’idoneità alla guida. Tali dubbi possono derivare in particolare da caratteristiche caratteriali o da violazioni delle norme di circolazione. Nel caso di specie, sin dal 2015 sussistevano sufficienti dubbi in merito all’idoneità alla guida del ricorrente, confermati dalla perizia del 2021. L’ordinanza dell’indagine e le misure amministrative basate su di essa risultano pertanto conformi al diritto federale.
Libertà economica (art. 27 Cost.):
Il ritiro della patente di guida, dell’autorizzazione all’insegnamento della guida e dell’autorizzazione al trasporto professionale di persone costituisce un’interferenza grave nella libertà economica del ricorrente. Tuttavia, sussistono sufficienti basi legali…