Art. 25 OAC
Permesso
1 Chi vuole trasportare a titolo professionale persone (art. 3 cpv. 1bis OLR 2 ) con veicoli della categoria B o C, della sottocategoria B1 o C1 oppure della categoria speciale F necessita di un permesso per il trasporto professionale di persone. I trasporti professionali di persone con risciò elettrici non sottostanno all’obbligo del permesso, nemmeno quando il conducente è titolare di una licenza della categoria B o F.
2 Il permesso per il trasporto professionale di persone non è necessario per:
- a. il trasporto professionale di feriti, malati o disabili in veicoli equipaggiati a tale scopo e con particolari dispositivi di avvertimento (art. 82 cpv. 2 e 110 cpv. 3 lett. a OETV ) se: 1. con un veicolo che appartiene all’azienda vengono trasportate esclusivamente persone ammalate, ferite o disabili dipendenti dell’azienda, 2. il conducente del veicolo prende parte al traffico stradale nell’ambito della sua attività di servizio presso la polizia, l’amministrazione militare, la protezione civile o il servizio antincendio e se l’autorità ne ha dato l’autorizzazione;
- b. trasporti professionali di persone, se il prezzo della corsa è computato con altre prestazioni e la tratta non supera i 50 km;
- c. trasporti professionali di persone effettuati con veicoli senza conducente, se questi sono guidati con strumenti diversi rispetto ai comandi convenzionali.
3 Il permesso per il trasporto professionale di persone è rilasciato al titolare di una licenza di condurre delle categorie B, della sottocategoria B1 o della categoria speciale F se il candidato:
- a. in un esame teorico complementare dimostra di conoscere la durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone; è dispensato da questo esame chi desidera effettuare unicamente corse di cui all’articolo 4 cpv. 1 lettere a, b o c OLR 2; e b. in un esame pratico complementare di guida dimostra di essere in grado di trasportare senza rischi persone in un veicolo a motore della corrispondente categoria, sottocategoria o categoria speciale anche in situazioni di traffico difficili.
4 Al titolare di una licenza di condurre della categoria D o della sottocategoria D1 il permesso per il trasporto professionale di persone è rilasciato senza ulteriore esame.
4bis Al titolare di una licenza di condurre della categoria C il permesso per il trasporto professionale di persone è rilasciato, su richiesta, senza ulteriore esame, a condizione che egli non abbia commesso, almeno nell’anno precedente la presentazione della domanda, infrazioni alle disposizioni del diritto della circolazione stradale implicanti la revoca della licenza di condurre. Questa regola si applica anche al titolare della licenza di condurre della sottocategoria C1, a condizione che abbia superato l’esame teorico complementare di cui all’allegato 11 n. 2.
5 Il permesso è valido soltanto insieme alla licenza di condurre.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Revoca a scopo di sicurezza della licenza di condurre2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Vorsorglicher Entzug der Fahrlehrerbewilligung3 citazioni
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Entzug des Führerausweises, der Bewilligung zum berufsmässigen Personentransport und der Fahrlehrerbewilligung auf unbestimmte Zeit2 citazioni
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Truffa, guida senza autorizzazione; arbitrio0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.