Fatti
Il ricorrente esercita dal 2002 l'attività di istruttore di guida indipendente. Presentava una lunga serie di infrazioni stradali e di revoche di avvertimento. La patente di guida gli è stata revocata nel 2005 per inidoneità caratteriale e nel 2011 nuovamente per essersi sottratto a un esame medico-psicologico del traffico disposto. Dopo un nuovo esame di guida, la patente di categoria B gli è stata rilasciata nuovamente il 16 agosto 2016, ma non l'autorizzazione all'insegnamento della guida.
Per violazione dell'obbligo di astinenza dall'alcol, l'Ufficio della circolazione stradale e della navigazione del Cantone San Gallo (Ufficio della circolazione stradale) ha nuovamente revocato nel 2017 la patente di guida e l'autorizzazione all'insegnamento della guida a tempo indeterminato. La Commissione amministrativa di ricorso ha accolto un ricorso il 31 maggio 2018 e ha rinviato la causa per ulteriori accertamenti, in particolare per l'esame psicologico del traffico e per l'esame di un ritiro preventivo dell'autorizzazione all'insegnamento della guida.
Il 2 luglio 2018 l'Ufficio della circolazione stradale ha disposto il ritiro preventivo dell'autorizzazione all'insegnamento della guida. La Commissione amministrativa di ricorso ha respinto il ricorso il 20 novembre 2019 e ha tolto l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso. Il Tribunale amministrativo del Cantone San Gallo ha respinto il ricorso il 15 gennaio 2020 (B 2019/252).
Il ricorrente è ricorso al Tribunale federale con ricorso in materia di diritto pubblico, chiedendo l'annullamento della decisione dell'istanza precedente e il ripristino dell'autorizzazione all'insegnamento della guida; contestualmente ha chiesto il patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso e ha concesso il patrocinio a spese dello Stato e l'assistenza di un patrocinatore.
Diritto
Contro il ritiro preventivo, una decisione incidentale, il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile, poiché può causare un pregiudizio non riparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, art. 98 LTF). La censura è limitata ai diritti costituzionali e soggiace a un onere di motivazione qualificato. Un vizio di notificazione della decisione del 2 luglio 2018, motivato nell'organigramma, costituisce un novum inammissibile (art. 99 cpv. 1 LTF).
La censura di violazione del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) è infondata. L'istanza precedente ha spiegato perché l'art. 18 cpv. 1 OPR/SG costituisce una base legale sufficiente e non doveva confutare singolarmente ogni argomento.
Il ritiro preventivo dell'autorizzazione all'insegnamento della guida incide gravemente sulla libertà economica (art. 27 Cost.) e richiede una base legale (art. 36 cpv. 1 Cost.). Il Tribunale federale esamina tali decisioni di un'istanza giudiziaria precedente con particolare riserbo e le annulla solo in caso di eccesso o abuso del potere di apprezzamento, o di valutazione manifestamente errata di fatti o interessi essenziali. La prognosi sulla causa principale va considerata solo in caso di evidenza.
L'art. 18 cpv. 1 OPR/SG è applicabile come diritto processuale cantonale per l'esecuzione del diritto federale in materia di circolazione stradale (art. 1 cpv. 3 PA, art. 106 cpv. 2 e 3 LCStr), sebbene l'art. 82 cpv. 1 Cost. attribuisca alla Confederazione una competenza legislativa globale. L'istanza precedente ha correttamente ponderato gli interessi: le numerose infrazioni…