Art. 106 LCStr

1 Il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni esecutive della presente legge e designa le autorità federali competenti per eseguirla. Può autorizzare l’USTRA a disciplinare i particolari.
2 Per il rimanente, i Cantoni sono incaricati di eseguire la presente legge. Essi prendono le misure necessarie a tale scopo e designano le autorità cantonali competenti.
2bis Il Consiglio federale può autorizzare l’USTRA a concedere in singoli casi specifici deroghe a disposizioni contenute in ordinanze.
3 I Cantoni rimangono competenti a emanare prescrizioni completive sulla circolazione stradale, in quanto non concernano i veicoli a motore, i velocipedi e i veicoli ferrotranviari.
4 Il Consiglio federale può sottoporre a periti o a commissioni speciali problemi concernenti l’esecuzione della presente legge. ...
5 Il Consiglio federale è autorizzato a prendere provvisoriamente, finche la materia sia disciplinata per legge, tutte le misure imposte dai progressi tecnici nel settore della circolazione stradale e dall’esecuzione di convenzioni internazionali.
6 Per le persone che godono di privilegi e immunità diplomatici, il Consiglio federale può disciplinare diversamente la competenza delle autorità e prevedere le altre eccezioni alla presente legge derivanti dagli usi internazionali.
7 ...
8 Il Consiglio federale può vietare, contingentare, sottomettere ad autorizzazione o ad altre restrizioni i viaggi di veicoli stranieri, se uno Stato estero ordina tali provvedimenti nei confronti dei veicoli svizzeri e dei loro conducenti, oppure applica loro prescrizioni di circolazione più severe rispetto a quelle applicate ai propri veicoli e loro conducenti.
9 ...
10 Il Consiglio federale può sottoporre ad autorizzazione determinati lavori ai veicoli, nella misura in cui lo esigano la sicurezza della circolazione o la protezione dell’ambiente. Esso fissa le esigenze poste al rilascio dell’autorizzazione e disciplina la sorveglianza.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Allacciatura obbligatoria con la cintura di sicurezza
    · 02/09/1977 · 7 citazioni Riassunto
  2. 2
    Rimborso delle spese d'intervento di un Comune in materia di polizia stradale; principio del perturbatore
    · 05/06/2001 · 6 citazioni Riassunto
  3. 3
    Revoca della licenza di condurre svizzera a seguito della violazione di norme della circolazione commessa all'estero; base legale (art. 164 e 182 Cost.; art. 16 segg., 57 e 106 LCStr; art. 34 OAC; Convenzione europea su…
    · 14/06/2007 · 5 citazioni Riassunto
  4. 4
    La disposizione su cui si fonda non costituisce pertanto una norma del diritto federale sulla circolazione stradale, sottratta come tale alla competenza dei cantoni (consid. 2b, 3).
    · 11/05/1981 · 4 citazioni Riassunto
  5. 5
    Provvedimenti di sicurezza sul luogo dell'infortunio; disposizione penale applicabile
    · 22/11/1990 · 2 citazioni Riassunto
  6. 6
    · 01/12/1978 · 2 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.