Fatti

{ "title": \"Reiezione del ricorso contro l'imposta sulla plusvalenza immobiliare per mancanza di sostituzione con immobile adibito ad abitazione principale non occupato personalmente", \"facts": \"

Parti e svolgimento del procedimento: La ricorrente ([A.] ) ha venduto il 17 giugno 2019 un immobile a [U.] /GR per Fr. 2'250'000.--, acquistato il 26 novembre 2010 per Fr. 1'000'000.--. Nel 2018 si è trasferita in una casa ereditata a [W.] , dove ha fissato la propria residenza. Fino ad allora risultava iscritta all'anagrafe nel precedente appartamento familiare di [W.] , assegnatole con sentenza di divorzio del 24 ottobre 2011. L'amministrazione fiscale del Cantone dei Grigioni ha tassato la ricorrente per la cessione dell'immobile di [U.] con una plusvalenza imponibile di Fr. 1'072'327.-- e un'imposta sulla plusvalenza immobiliare di Fr. 321'698.10. La ricorrente ha fatto valere la sostituzione con immobile adibito ad abitazione principale, sostenendo che si trattasse di un primo immobile adibito ad abitazione principale occupato in modo durevole. L'amministrazione fiscale ha respinto il ricorso, poiché la ricorrente risiedeva a [W.] . Il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni ha respinto il ricorso con sentenza del 15 febbraio 2022. La ricorrente chiede ora l'annullamento di tale sentenza e la rimessione della causa per la determinazione dell'importo della sostituzione con immobile adibito ad abitazione principale.

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1. Ammissibilità del ricorso Il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile, poiché investe una decisione definitiva di un'ultima istanza cantonale e soddisfa i presupposti di cui all'art. 82 lett. a, art. 83, art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2, art. 89 cpv. 1, art. 90 LTF nonché all'art. 73 LAID. La ricorrente ha presentato un'istanza di merito, chiedendo una riduzione dell'imposta sulla plusvalenza immobiliare nella misura in cui questa può essere differita a seguito di sostituzione con immobile adibito ad abitazione principale. Un'istanza di rimessione è eccezionalmente ammissibile in questo caso, poiché in caso di accoglimento il Tribunale federale non potrebbe decidere autonomamente, mancando le necessarie valutazioni di fatto da parte della precedente istanza.

2. Competenza di esame e base di fatto Il Tribunale federale si fonda sul fatto accertato dalla precedente istanza (art. 105 cpv. 1 LTF). Una deroga alle basi di fatto è possibile solo in caso di palese erroneità o violazione del diritto (art. 97 cpv. 1 LTF). Con il ricorso possono essere denunciate violazioni del diritto ai sensi degli art. 95 segg. LTF. Il Tribunale federale esamina l'applicazione del diritto tributario cantonale armonizzato con cognizione piena, mentre il diritto tributario cantonale non armonizzato viene sottoposto a verifica limitata alla violazione del divieto di arbitrio e di altri diritti costituzionali (DTF 143 II 459 consid. 2.1).

3. Violazione del diritto di essere sentito La ricorrente denuncia una violazione del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) sia da parte dell'amministrazione fiscale che della precedente istanza. Tali censure sono infondate. La precedente istanza ha correttamente accertato e valutato giuridicamente il fatto. Una presunta violazione del diritto di essere sentito da parte dell'amministrazione fiscale sarebbe stata sanata nel procedimento dinanzi alla precedente istanza, poiché la ricorrente ha potuto esprimersi nel giudizio di impugnazione e la precedente istanza ha potuto riesaminare liberamente il fatto. Anche un'eventuale violazione dell'obbligo di motivazione da parte della precedente istanza sarebbe stata sanata nel procedimento dinanzi al Tribunale federale.

4. Esame di merito della sostituzione con immobile adibito ad abitazione principale: L'imposta sulla plusvalenza immobiliare del Cantone dei Grigioni si applica ai redditi derivanti dalla cessione di immobili del patrimonio privato (art. 41 cpv. 1 lett. a LTB/GR, art. 12 cpv. 1 LAID). Ai sensi dell'art. 44 cpv. 1 lett. a LTB/GR, l'imposta è differita nella misura in cui il ricavato della cessione di un primo immobile adibito ad abitazione principale occupato in modo durevole e stabile venga impiegato entro due anni per l'acquisto di un immobile sostitutivo adibito alla medesima destinazione. Il concetto di \"proprietà abitativa utilizzata in modo durevole e esclusivo come abitazione principale\\" richiede che l'abitazione sia occupata personalmente al momento del trasferimento di proprietà e che la residenza si trovi alla fine del periodo di possesso nell'immobile ceduto. Non è necessario che l'immobile sia stato occupato personalmente in modo ininterrotto per l'intero periodo di possesso, ma non può trattarsi di una semplice sistemazione occasionale o temporanea (DTF 143 II 233 consid. 2.4).

5. Determinazione della residenza e centro di vita La ricorrente sostiene di aver abitato nell'immobile di [U.] tra il 2011 e il 2018, mentre l'amministrazione fiscale e la precedente istanza hanno individuato la sua residenza a [W.] . La residenza si determina in base all'insieme delle circostanze oggettive, riconoscibili da terzi, che manifestano l'intenzione di un soggiorno durevole (art. 6 cpv. 2 LTB/GR, art. 3 cpv. 2 LAID, art. 23 cpv. 1 CC). La precedente istanza ha valorizzato, a favore di una residenza a [W.] , la mancata cancellazione anagrafica presso il Comune di [W.] , la presentazione di dichiarazioni dei redditi annuali come contribuente illimitato, il numero preponderante di prelievi in contanti e estratti conto a [W.] nonché la situazione familiare (cura della madre, residenza delle figlie, curatela per il nipote) come indizi del centro di vita a [W.] . La ricorrente non è riuscita a confutare tali accertamenti. Il suo comportamento contraddittorio, evidenziato nelle dichiarazioni dei redditi, non merita tutela. Pertanto, non è contestabile che la precedente istanza abbia ritenuto che la ricorrente avesse la residenza a [W.] e non a [U.] . Ne consegue che la ricorrente non soddisfa il requisito della residenza per la sospensione dell'imposta sulla plusvalenza immobiliare…