Fatti

La resistente, una società con sede a Panama, aveva richiesto in data 27 novembre 2020 al giudice unico del Tribunale distrettuale di March il sequestro conservativo di un immobile situato in Svizzera di proprietà della ricorrente, la Repubblica dell’Uzbekistan, al fine di garantire un credito di USD 6'253'911.11 oltre agli interessi. Il credito trovava fondamento in un lodo arbitrale emesso dal Tribunale arbitrale di Zurigo in data 20 giugno 2013, dichiarato esecutivo dal Tribinale superiore del Cantone di Zurigo in data 7 febbraio 2014. La resistente si basava su un «riconoscimento del debito ovvero assunzione del debito» in data 12 gennaio 2015, con cui la ricorrente aveva riconosciuto il debito e si era impegnata a estinguerlo entro la fine del 2017. Il punto 4 della convenzione conferiva alla resistente il diritto, in caso di mancato pagamento, di esigere il credito in via esecutiva e di sequestrare beni della ricorrente situati in Svizzera.

La procura del rappresentante [C.] , che aveva sottoscritto la convenzione, era datata 7 maggio 2004 e lo autorizzava a compiere tutti gli atti giuridici in Svizzera, ivi compresa la rappresentanza dinanzi a giudici e autorità nonché la riscossione di pagamenti. La ricorrente contestava la validità del riconoscimento del debito e dei poteri di [C.] , in particolare poiché la procura sarebbe stata revocata. Il Tribunale distrettuale aveva confermato il sequestro conservativo in data 30 giugno 2021, dopodiché la ricorrente aveva proposto ricorso dinanzi al Tribunale cantonale di Svitto, che lo aveva respinto con decisione in data 9 maggio 2022. Contro tale decisione la ricorrente aveva proposto ricorso al Tribunale federale in data 16 giugno 2022.

Legge

Il Tribunale federale ha preliminarmente esaminato la ricevibilità del ricorso. Poiché si trattava di una decisione in materia di esecuzione forzata e fallimento con un valore della lite superiore a fr. 30'000 e il Tribunale cantonale aveva statuito come ultima istanza cantonale, il ricorso era ricevibile. In via cautelare, il ricorso era sottoposto unicamente al controllo dell’arbitrarietà ai sensi dell’art. 98 LTF.

Al centro della controversia vi era la questione se la ricorrente, in quanto Stato estero, fosse soggetta alla giurisdizione civile svizzera. L’esigenza di un sufficiente collegamento interno era determinante. Il Tribunale cantonale aveva affermato tale collegamento, poiché la ricorrente aveva creato un collegamento con la Svizzera mediante il riconoscimento del debito del 12 gennaio 2015, in cui aveva espressamente conferito alla resistente il diritto di sequestrare beni situati in Svizzera. La ricorrente deduceva una violazione del divieto di arbitrarietà, poiché contestava il vincolo al riconoscimento del debito e sosteneva che una clausola contrattuale di «scelta del sequestro» non potesse costituire base per il collegamento interno. Il Tribunale federale ha respinto tale censura, poiché il Tribunale cantonale aveva correttamente applicato i presupposti del collegamento interno e la ricorrente non aveva addotto le proprie eccezioni in modo sostanziale.

Il Tribunale federale ha inoltre esaminato la validità della procura di [C.] . Il Tribunale cantonale aveva ritenuto sufficiente la procura del 7 maggio 2004 per la sottoscrizione del riconoscimento del debito. La ricorrente contestava ciò e affermava che la procura fosse stata revocata. Il Tribunale federale ha confermato…