Fatti
La persona resistente C.B., nata nel 1989 in Svizzera con domicilio civile nel Canton Argovia, risiede in Germania. Il 30 aprile 2019, C.B. ha reso dinanzi all’ufficio di stato civile tedesco di W. una dichiarazione ai sensi del § 45b della legge tedesca sullo stato civile (PStG), con la quale ha richiesto la cancellazione dell’indicazione del sesso (con effetto di «vuoto») nonché la modifica del nome in «A.», corredata da una certificazione medica attestante una variante dello sviluppo del sesso (§ 45b comma 3 PStG). La dichiarazione è stata verbalizzata lo stesso giorno.
Il 2 giugno 2020, A.B. (la persona resistente) ha chiesto all’Ambasciata svizzera a W. il riconoscimento in Svizzera della cancellazione dell’indicazione del sesso e della modifica del nome effettuata in Germania. La domanda è stata trasmessa al Dipartimento dell’economia e dell’interno (DEI) del Canton Argovia. Con provvedimento del 18 novembre 2020, il DEI ha deciso di non riconoscere né iscrivere in Svizzera la cancellazione dell’indicazione del sesso (dispositivo, cifra 1), mentre ha riconosciuto la modifica del nome in «A.» e disposto la relativa iscrizione (dispositivo, cifra 2).
A.B. ha proposto ricorso al Tribunale superiore del Canton Argovia, chiedendo l’annullamento del dispositivo cifra 1 del provvedimento del DEI e il riconoscimento nonché l’iscrizione della cancellazione dell’indicazione del sesso nel registro svizzero. Con decisione del 29 marzo 2021, il Tribunale superiore ha accolto il ricorso, annullato il dispositivo cifra 1 del provvedimento del DEI e ordinato la cancellazione dell’indicazione del sesso nel registro civile e di nascita svizzero.
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), agendo tramite l’Ufficio federale di giustizia (UFG), ha proposto il 11 maggio 2021 ricorso civile chiedendo l’annullamento della decisione del Tribunale superiore e la conferma del dispositivo cifra 1 del provvedimento del DEI del 18 novembre 2020. La causa è stata dibattuta pubblicamente l’8 giugno 2023. Il Tribunale federale ha accolto il ricorso.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato se la cancellazione dell’indicazione del sesso effettuata in Germania debba essere riconosciuta in Svizzera e iscritta nel registro civile svizzero. Secondo l’art. 32 LDIP, una decisione o un atto straniero in materia di stato civile viene iscritto nei registri civili su disposizione dell’autorità cantonale di vigilanza, purché siano soddisfatte le condizioni degli artt. 25–27 LDIP. Per il riconoscimento delle modifiche del sesso, ai sensi dell’art. 40a LDIP si applicano per analogia gli artt. 37–40 LDIP. Rilevante è in particolare l’Art. 39 LDIP, secondo cui una modifica del sesso avvenuta all’estero è riconosciuta in Svizzera se è valida nello Stato di residenza o di cittadinanza del richiedente. Successivamente, il sesso viene iscritto nei registri civili secondo i principi svizzeri in materia di tenuta dei registri (art. 40 LDIP).
Il Tribunale federale ha constatato che la dichiarazione resa in Germania per la cancellazione dell’indicazione del sesso è valida in Germania. Tuttavia, il riconoscimento e l’iscrizione di tale dichiarazione in Svizzera sono subordinati al rispetto dei principi svizzeri in materia di tenuta dei registri (art. 40 LDIP). Tali principi prevedono che il sesso venga iscritto nel registro come «maschile» o «femminile». La rinuncia all’indicazione del sesso o l’iscrizione di un terzo genere non sono previste dal diritto svizzero vigente. L’introduzione dell’art. 40a LDIP con la modifica legislativa del 18 dicembre 2020 conferma tale assetto giuridico e mantiene il modello binario di genere. Il legislatore ha deliberatamente rinunciato a consentire l’iscrizione di un terzo genere o la rinuncia all’indicazione del sesso, demandando tale questione a una futura decisione legislativa.
Il Tribunale federale ha sottolineato che i principi svizzeri in materia di tenuta dei registri comprendono non solo aspetti formali, ma anche sostanziali. L’indicazione del sesso nel registro civile serve all’organizzazione giuridica ed è un elemento fondamentale del diritto svizzero. Il riconoscimento della cancellazione dell’indicazione del sesso avrebbe ripercussioni di vasta portata sul sistema giuridico svizzero, fondato sulla binarietà dei generi. Con l’introduzione degli artt. 30b CC e 40a LDIP, il legislatore ha deliberatamente mantenuto il modello binario esistente, in attesa di una regolamentazione legislativa esaustiva.
Il Tribunale…