Fatti

Parti e svolgimento del procedimento:

Il ricorrente, un fiduciario in possesso del diploma federale, era delegato o membro del consiglio di amministrazione nonché amministratore delegato e azionista della [B. SA] (sede a San Gallo, sciolta nel 2013 per fallimento). Tale società operava per conto della [C. SA] nonché dei suoi azionisti e amministratori, i coniugi [D.] ed [E.] (domicilio fiscale principale nel Cantone Appenzello Esterno). I coniugi [D.] ed [E.] presentarono nel 2013 una dichiarazione spontanea per evasione fiscale (tra l’altro, registrazione di spese private come oneri aziendali della [C. SA] e mancata dichiarazione di prestazioni in denaro come reddito imponibile). Essi accettarono e pagarono le imposte arretrate per i periodi d’imposta 2009 e 2010. L’amministrazione fiscale cantonale di Appenzello Esterno emanò nel 2019 ordinanze penali contro i coniugi [D.] ed [E.] , confermate dal Tribunale superiore di Appenzello Esterno nel 2021.

Nel 2019 fu avviato un procedimento penale-fiscale nei confronti del ricorrente. L’amministrazione fiscale cantonale lo dichiarò nel 2019 colpevole di complicità in evasione fiscale consumata (imposte cantonali e comunali nonché imposta federale diretta) per i periodi d’imposta 2009 e 2010 e gli inflisse delle multe. Dopo opposizione e rinvio da parte del Tribunale superiore di Appenzello Esterno (sentenza del 10 dicembre 2020 per violazione del diritto di essere sentito), nel 2023 fu emanata una nuova ordinanza: archiviazione del procedimento per il 2009 e parzialmente per il 2010 (imposta federale diretta) per prescrizione, condanna per il 2010 (imposta federale diretta) a una multa di fr. 5'000.- nonché spese di fr. 250.-. L’amministrazione fiscale cantonale confermò ciò nel 2023 con decisione in sede di opposizione.

Il Tribunale superiore di Appenzello Esterno respinse i ricorsi del ricorrente contro tali decisioni con sentenze del 23 aprile 2024 (O2V 23 7 e O2V 23 19). Il ricorrente censura nel suo ricorso al Tribunale federale, tra l’altro, la violazione del diritto di essere sentito, la qualificazione della decisione in sede di opposizione come atto interruttivo della prescrizione, la valutazione delle prove, l’indipendenza dell’ASU dell’AFC nonché il diniego delle pretese di risarcimento e riparazione.

Legge

1. Questioni processuali:

Il Tribunale federale riunisce i due ricorsi (9C_308/2024 e 9C_309/2024) in ragione della identità delle parti, dei fatti e delle questioni giuridiche (art. 24 PC in combinato disposto con art. 71 LTF). Esso esamina il ricorso unicamente nei punti censurati e applica il diritto d’ufficio (art. 95 segg. LTF, art. 106 cpv. 1 LTF). Le valutazioni di fatto della precedente istanza sono vincolanti per il Tribunale federale, a meno che non siano palesemente errate o si basino su una violazione del diritto (art. 105 cpv. 1 LTF).

2. Imposta federale diretta (periodo d’imposta 2010):

Il ricorrente è stato condannato per complicità in evasione fiscale consumata. La precedente istanza ha qualificato la decisione in sede di opposizione del 20 aprile 2020 (o rispettivamente la decisione di riesame del 11 settembre 2020) come atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell’art. 184 cpv. 2 LIFD, poiché essa conteneva tutti gli elementi materiali di una decisione e ne ha interrotto il decorso. Il ricorrente sostiene che la decisione in sede di opposizione sarebbe nulla a causa della cassazione della originaria ordinanza penale. Il Tribunale federale respinge tale tesi: l’art. 184 cpv. 2 LIFD richiede unicamente l’emanazione di una decisione, indipendentemente dalla sua successiva annullamento. La decisione in sede di opposizione era giuridicamente efficace e ha interrotto la prescrizione. La precedente istanza ha inoltre correttamente accertato che il ricorrente, mediante consulenza e supporto mirati, ha attivamente favorito l’evasione fiscale dei coniugi [D.] ed [E.] . Le valutazioni di fatto non sono arbitrarie e si fondano sulle relazioni dell’ASU nonché sulle dichiarazioni dei soggetti coinvolti. La multa di fr. 5'000.- è proporzionata, poiché la precedente istanza non ha superato il margine di discrezionalità e ha correttamente applicato i criteri di commisurazione della pena (art. 47 segg. CP).

3. Indipendenza dell’ASU e CEDU:

Il ricorrente censura la mancanza di indipendenza dell’ASU dell’AFC e dell’amministrazione fiscale cantonale, poiché queste sarebbero subordinate all’amministrazione pubblica. Il Tribunale federale richiama la giurisprudenza secondo cui una violazione dell’art. 6 n. 1 CEDU sussiste unicamente se il soggetto interessato è stato costretto a collaborare nel procedimento di tassazione sotto minaccia di sanzioni. Tale circostanza non ricorre nel caso di specie. Le relazioni dell’ASU sono state redatte nel rispetto delle disposizioni di legge (art. 190 segg. LIFD) e l’amministrazione fiscale cantonale era competente per l’emanazione dell’ordinanza penale. La successiva verifica da parte di un tribunale indipendente (Tribunale…