Art. 188 LIFD

Procedura

1 L’amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta, se presume che sia stato commesso un delitto secondo gli articoli 186 e 187, denunzia il fatto all’autorità competente per il perseguimento del delitto fiscale cantonale. Questa autorità persegue successivamente anche il delitto in materia d’imposta federale diretta.
2 La procedura è retta dalle norme del Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (CPP).
3 Se l’autore è condannato a una pena detentiva per il delitto fiscale cantonale, il delitto commesso in materia d’imposta federale diretta è punito con una pena detentiva complementare; la sentenza cantonale di ultima istanza può essere impugnata mediante ricorso in materia penale al Tribunale federale secondo gli articoli 78–81 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale.
4 L’AFC può chiedere l’apertura di un procedimento penale.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Utilizzabilità, nel procedimento penale per frode fiscale, di prove raccolte nell'ambito della procedura di tassazione fiscale o di sottrazione d'imposta (art. 186 cpv. 1 LIFD; art. 59 cpv. 1 LAID)
    · 20/12/2011 · 9 citazioni Riassunto
  2. 2
    Ammissibilità di sequestri confiscatori nell'ambito di inchieste fiscali particolari per sospetti reati fiscali gravi
    · 01/04/2011 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.