Art. 184 LIFD

1 L’azione penale si prescrive:
  1. a. nel caso di violazione di obblighi procedurali, in tre anni, e nel caso di tentativo di sottrazione d’imposta, in sei anni dopo la chiusura definitiva del procedimento durante il quale sono stati violati gli obblighi procedurali oppure è stato commesso il tentativo di sottrazione;
  2. b. nel caso di sottrazione consumata d’imposta, in dieci anni dalla fine: 1. del periodo fiscale per il quale il contribuente non è stato tassato o è stato tassato insufficientemente oppure per il quale la ritenuta d’imposta alla fonte non è stata effettuata conformemente alla legge (art. 175 cpv. 1), oppure 2. dell’anno civile nel corso del quale sono stati ottenuti una restituzione indebita d’imposta o un condono ingiustificato d’imposta (art. 175 cpv. 1) oppure sono stati dissimulati o distratti beni successori nella procedura d’inventario (art. 178 cpv. 1–3).
2 La prescrizione non interviene se prima della scadenza del termine di prescrizione è pronunciata una decisione dell’autorità cantonale competente (art. 182 cpv. 1).

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art. 17 LIP: prescrizione
    · 31/01/2000 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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