Fatti
Il Consiglio di Governo del Cantone di Berna emanò il 22 novembre 2023 il Regolamento sull’ammissione all’attività a carico dell’assicurazione malattie obbligatoria (LAMal) (Regolamento di ammissione – ZulaV), entrato in vigore il 1° gennaio 2024. Lo ZulaV fissa i numeri massimi di medici per disciplina medica e per regione, al fine di garantire un’assistenza sanitaria adeguata e economicamente sostenibile nel Cantone di Berna. I numeri massimi sono stati determinati per diverse discipline, come medicina generale interna, chirurgia, gastroenterologia, chirurgia ortopedica e pneumologia, nelle regioni di Berna-Mittelland, Emmental-Oberaargau, Oberland e Biel-Seeland. Il grado massimo di assistenza è stato fissato al 115 %.
Contro lo ZulaV hanno presentato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale la Associazione A. (un’associazione che tutela gli interessi dei medici specialisti e ospedalieri che esercitano attività invasive) e il Dott. med. B. (specialista in medicina generale interna e cardiologia). Essi hanno chiesto l’annullamento dello ZulaV, in subordine l’annullamento dei numeri massimi secondo l’art. 2 cpv. 3 e 4 ZulaV e la concessione di una proroga fino all’entrata in vigore dei numeri massimi. Il Consiglio di Governo del Cantone di Berna ha chiesto il rigetto del ricorso. Il Tribunale federale ha accolto il ricorso e lo ha respinto.
Legge
1. Legittimazione al ricorso dell’Associazione A. e del Dott. med. B.
Il Tribunale federale ha confermato la legittimazione al ricorso dell’Associazione A. in qualità di persona giuridica ai sensi dell’art. 89 cpv. 1 lett. b e c LTF. L’associazione tutela statutariamente gli interessi dei suoi membri, che sono colpiti dallo ZulaV, poiché in caso di raggiungimento dei numeri massimi non potrebbero ottenere una nuova autorizzazione a fatturare a carico dell’assicurazione malattie obbligatoria (LAMal). Ciò costituisce un interesse degno di tutela. Il Dott. med. B., già autorizzato come prestatore di servizi, non è direttamente colpito dallo ZulaV, ma indirettamente, poiché nell’eventualità di assumere ulteriori medici nel suo studio potrebbe non ottenere l’autorizzazione per questi ultimi. Anche ciò fonda un interesse degno di tutela.
2. Legittimità dello ZulaV in qualità di regolamento cantonale di esecuzione
Il Tribunale federale ha constatato che l’art. 55a LAMal, nella versione in vigore dal 1° luglio 2021, contiene una norma direttamente applicabile che già disciplina il principio e gli elementi essenziali della clausola di necessità. I Cantoni sono competenti unicamente a concretizzare tale norma mediante regolamenti di esecuzione. Non è pertanto necessaria una base legale cantonale formale aggiuntiva. Lo ZulaV si fonda sull’art. 55a LAMal e sull’Ordinanza sui numeri massimi (ONM) del Consiglio federale, che disciplina i principi metodologici per la determinazione dei numeri massimi. Il Consiglio di Governo del Cantone di Berna è competente, secondo il diritto cantonale (in particolare l’art. 21 cpv. 1 della Legge sanitaria del Cantone di Berna), a emanare regolamenti nel settore dell’ammissione dei prestatori di servizi. Lo ZulaV è stato quindi emanato legittimamente.
3. Nessuna violazione del diritto all’assistenza sanitaria di base (art. 117a Cost.)
I ricorrenti hanno eccepito una violazione del diritto all’assistenza sanitaria di base sancito dall’art. 117a Cost. Il Tribunale federale ha respinto tale censura. Il Consiglio di Governo del Cantone di Berna limita l’ammissione LAMal solo laddove la domanda è soddisfatta e promuove al contempo le discipline con carenza di medici, ad esempio la medicina di base. Inoltre, sono sostenuti programmi per la promozione della formazione continua in determinate discipline. Non sussiste quindi alcuna violazione dell’art. 117a Cost.
4. Nessun pregiudizio alla pianificazione cantonale delle necessità ambulatoriali e agli obiettivi del diritto federale
I ricorrenti hanno sostenuto che lo ZulaV pregiudica la pianificazione cantonale delle necessità ambulatoriali e gli obiettivi del diritto federale, come il riconoscimento degli ospedali bernesi in qualità di centri di formazione continua e lo spostamento delle cure dal settore stazionario a quello ambulatoriale. Il Tribunale federale ha respinto anche questa censura. La pianificazione delle necessità ambulatoriali si basa su uno studio scientifico dell’Obsan e dello studio di consulenza BSS, che tiene conto del fabbisogno reale della popolazione. I numeri massimi sono stati fissati in modo…