Art. 117a Cost.

Cure mediche di base

1 Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono affinché tutti abbiano accesso a cure mediche di base sufficienti e di qualità. Entrambi riconoscono e promuovono la medicina di famiglia come componente fondamentale di tali cure.
2 La Confederazione emana prescrizioni concernenti:
  1. a. la formazione e il perfezionamento per le professioni delle cure mediche di base, nonché i requisiti per l’esercizio delle stesse;
  2. b. l’adeguata remunerazione delle prestazioni della medicina di famiglia.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Adattamento della struttura tariffaria TARMED ordinata dal Consiglio federale
    · 29/03/2018 · 1 citazioni Riassunto
  2. 2
    Limitazione del n. di medici che possono fornire prestazioni ambulatoriali a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOC) nel Cantone di Berna
    · 15/01/2025 · 0 citazioni Riassunto
  3. 3
    Commesse pubbliche; campo d'applicazione soggettivo; attività commerciale ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. a CIAP
    · 21/02/2019 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Eidgenössische Volksabstimmung vom 18. Mai 2014 über die medizinische Grundversorgung
    · 07/07/2014 · 4 citazioni de
  • Eidgenössische Volksabstimmung vom 18. Mai 2014 über die medizinische Grundversorgung
    · 07/07/2014 · 4 citazioni de
  • Eidgenössische Volksabstimmung vom 18. Mai 2014 über die medizinische Grundversorgung
    · 07/07/2014 · 4 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.