Art. 117a Cost.
Cure mediche di base
1 Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono affinché tutti abbiano accesso a cure mediche di base sufficienti e di qualità. Entrambi riconoscono e promuovono la medicina di famiglia come componente fondamentale di tali cure.
2 La Confederazione emana prescrizioni concernenti:
- a. la formazione e il perfezionamento per le professioni delle cure mediche di base, nonché i requisiti per l’esercizio delle stesse;
- b. l’adeguata remunerazione delle prestazioni della medicina di famiglia.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Adattamento della struttura tariffaria TARMED ordinata dal Consiglio federale1 citazioni
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2Limitazione del n. di medici che possono fornire prestazioni ambulatoriali a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOC) nel Cantone di Berna0 citazioni
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3Commesse pubbliche; campo d'applicazione soggettivo; attività commerciale ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. a CIAP0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Eidgenössische Volksabstimmung vom 18. Mai 2014 über die medizinische Grundversorgung4 citazioni
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Eidgenössische Volksabstimmung vom 18. Mai 2014 über die medizinische Grundversorgung4 citazioni
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Eidgenössische Volksabstimmung vom 18. Mai 2014 über die medizinische Grundversorgung4 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.