Fatti
Il ricorrente A. (nato nel 1964) ha subito nel 1995 un incidente che ha comportato limitazioni cognitive. Secondo le certificazioni mediche, la sua capacità lavorativa o di studio si attesta intorno al 20 %. Nel gennaio 2018 ha concluso gli studi di biologia presso l’Università di Berna. Con decisione del 27 agosto 2019 è stato ammesso al master in Scienze ambientali naturali presso il Politecnico federale di Zurigo (ETH Zürich).
Il 1° ottobre 2019 il ricorrente ha presentato all’ETH Zürich la richiesta di nomina e finanziamento di un’assistenza personale per compiti tecnico-amministrativi non direttamente finalizzati all’acquisizione di conoscenze. Ha motivato tale richiesta sostenendo che attività come la raccolta, l’organizzazione e la stampa di materiali didattici, nonché l’iscrizione ai corsi, richiederebbero un impegno del 20 %. L’ETH Zürich ha respinto la domanda con provvedimento del 20 novembre 2019. Il ricorso avverso tale decisione è stato rigettato dalla Commissione di ricorso dell’ETH il 10 febbraio 2021. Il Tribunale amministrativo federale ha confermato tale decisione con sentenza del 14 marzo 2023.
Il ricorrente ha quindi proposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata. Ha richiesto l’organizzazione e il pagamento di un’assistenza per compiti tecnico-amministrativi durante il master presso l’ETH Zürich. In via subordinata ha chiesto l’organizzazione di tale assistenza e, in subordine, la rimessione della causa al giudice di primo grado per una nuova valutazione, eventualmente con l’ordinanza di una perizia neuropsicologica. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso.
Legge
Il Tribunale federale ha preliminarmente esaminato se la Legge sull’uguaglianza per le persone con disabilità (LDis) riconosca un diritto alla nomina e al finanziamento di un’assistenza per compiti tecnico-amministrativi nell’ambito di un master presso l’ETH Zürich. L’ETH Zürich, in quanto istituzione di diritto pubblico della Confederazione, è soggetta alla LDis, senza che la legge sull’ETH o le relative ordinanze contengano disposizioni specifiche in materia di assistenza. I giudici di merito hanno negato tale diritto sostenendo che la nomina di un’assistenza comporterebbe una riduzione inammissibile dei requisiti specialistici dello studio.
Il Tribunale federale ha effettuato un’interpretazione esaustiva dell’art. 2 cpv. 5 lett. a LDis, tenendo conto del diritto internazionale, in particolare della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (PIDESC) e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU). Ha concluso che la LDis prevede sì un obbligo positivo di eliminare gli svantaggi delle persone con disabilità nel settore dell’istruzione, ma tale obbligo è limitato dal principio di proporzionalità (art. 11 cpv. 1 LDis). Un’assistenza può essere concessa solo se è idonea, necessaria e proporzionata e non comporta un privilegio inammissibile.
Nel caso concreto, il Tribunale federale ha negato il diritto all’assistenza poiché la misura richiesta avrebbe comportato una riduzione inammissibile dei requisiti specialistici del master. Gli studi presso l’ETH Zürich mirano a formare studenti in grado di svolgere attività scientifiche in…