Art. 11 LDis
Principi generali
1 Il giudice o l’autorità amministrativa non ordina l’eliminazione di uno svantaggio se il beneficio che il disabile ne trarrebbe è sproporzionato in particolare rispetto:
- a. ai costi che ne risultano;
- b. agli interessi della protezione dell’ambiente o della protezione della natura e del paesaggio;
- c. agli interessi della sicurezza del traffico o dell’esercizio.
2 Il giudice fissa l’indennità secondo l’articolo 8 cpv. 3 tenendo conto delle circostanze, della gravità della discriminazione e del valore della prestazione in questione. L’indennità ammonta al massimo a 5000 franchi.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (LDis); art. 117 LE/AR; rinnovo di costruzioni o impianti accessibili al pubblico13 citazioni
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2Elenco oneri e disegni tecnici concernenti i treni a due piani per il traffico a lunga percorrenza IR100, IR200 e IC200 delle FFS10 citazioni
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3Messa a disposizione e finanziamento di un'assistenza per persone con disabilità in formazione e in formazione continua1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Behindertengleichstellungsgesetz; Anrechnung von Studienleistungen aus dem Mobilitätsaufenthalt8 citazioni
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8 citazioni
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5 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.