Art. 11 LDis

Principi generali

1 Il giudice o l’autorità amministrativa non ordina l’eliminazione di uno svantaggio se il beneficio che il disabile ne trarrebbe è sproporzionato in particolare rispetto:
  1. a. ai costi che ne risultano;
  2. b. agli interessi della protezione dell’ambiente o della protezione della natura e del paesaggio;
  3. c. agli interessi della sicurezza del traffico o dell’esercizio.
2 Il giudice fissa l’indennità secondo l’articolo 8 cpv. 3 tenendo conto delle circostanze, della gravità della discriminazione e del valore della prestazione in questione. L’indennità ammonta al massimo a 5000 franchi.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (LDis); art. 117 LE/AR; rinnovo di costruzioni o impianti accessibili al pubblico
    · 09/07/2008 · 13 citazioni Riassunto
  2. 2
    Elenco oneri e disegni tecnici concernenti i treni a due piani per il traffico a lunga percorrenza IR100, IR200 e IC200 delle FFS
    · 22/02/2013 · 10 citazioni Riassunto
  3. 3
    Messa a disposizione e finanziamento di un'assistenza per persone con disabilità in formazione e in formazione continua
    · 20/09/2024 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.