Fatti

La ricorrente A. (nata nel 2008) soffre di atrofia muscolare spinale (malattia degenerativa ereditaria del sistema nervoso, affezione congenita n. 383).

La SWICA Assicurazioni malattia SA ha concesso alla ricorrente, a partire dal 17 gennaio 2017, contributi annuali per l’assistenza di base pari a 104 ore. Nel febbraio 2020, la Spitex per bambini ha segnalato un fabbisogno aumentato di 4,5 ore settimanali di assistenza di base (per un fabbisogno totale di assistenza di 41,5 ore). L’assicurazione malattia ha quindi consultato gli atti dell’assicurazione invalidità e ha constatato che A. riceveva un’indennità per l’assistenza dell’assicurazione invalidità per grave stato di bisogno con supplemento per assistenza intensiva. L’assicurazione ha ritenuto che l’indennità per l’assistenza coprisse integralmente i costi dell’assistenza di base e ha richiesto la restituzione di oltre Fr. 11'452.35 per il periodo compreso tra febbraio 2017 e dicembre 2019. Tuttavia, non è stata effettuata alcuna richiesta di restituzione.

La ricorrente ha impugnato questa decisione. Il Tribunale amministrativo del Canton Turgovia ha respinto il ricorso. Contro questa decisione, A. ha presentato un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale e ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata nonché la constatazione che non sussiste alcuna sovracompensazione. Eventualmente, è stato richiesto un rinvio alla prima istanza per una nuova valutazione.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato la questione se la concomitanza tra i contributi per l’assistenza di base dell’assicurazione malattia (prestazione in natura ai sensi dell’art. 25a LAMal) e l’indennità per l’assistenza dell’assicurazione invalidità (prestazione in denaro ai sensi dell’art. 42ter LAI) comporti una sovracompensazione e giustifichi quindi una riduzione dei contributi per l’assistenza.

1. Principio di congruenza ai sensi dell’art. 69 cpv. 1 LPGA
L’art. 69 cpv. 1 LPGA vieta le sovracompensazioni e limita la considerazione delle prestazioni concomitanti a quelle della stessa natura e finalità. Il Tribunale federale sottolinea che la legge distingue tra prestazioni in natura e prestazioni in denaro (artt. 14 e segg. LPGA) e che la congruenza deve essere valutata sia sotto il profilo funzionale che sostanziale. La giurisprudenza precedente, che si basava sulla congruenza dell’onere assistenziale, è stata superata. Ora è determinante se le prestazioni, per loro natura e modalità di funzionamento, corrispondono tra loro.

2. Congruenza funzionale e sostanziale
I contributi per l’assistenza di base dell’assicurazione malattia, in quanto prestazioni in natura, sono finalizzati a compensare proattivamente i deficit di autosufficienza legati alla salute e a stabilizzare lo stato di salute. L’indennità per l’assistenza dell’assicurazione invalidità, invece, è una prestazione in denaro che offre una compensazione economica per l’onere derivante dall’assistenza nelle attività quotidiane. Le due prestazioni sono funzionalmente eterogenee e, pertanto, non sono congruenti ai sensi dell’art. 69 cpv. 1 LPGA. Anche sotto il profilo sostanziale non sussiste una corrispondenza sostanziale, poiché i contributi per l’assistenza di base coprono specifiche prestazioni assistenziali prescritte dal medico, mentre l’indennità per l’assistenza è forfettaria e non è legata all’effettivo fabbisogno assistenziale.

3. Rapporto tra art. 69 cpv. 1 e cpv. 2 LPGA
Una parte della dottrina sostiene che l’art. 69 cpv. 2 LPGA implichi un metodo globale che relativizza il principio di congruenza del cpv. 1. Il Tribunale federale respinge questa interpretazione. Il cpv. 2 disciplina esclusivamente il limite di sovracompensazione nei casi di perdita di reddito e di…