Fatti

Nell’ambito di una procedura esecutiva per realizzazione di pegno immobiliare avviata nei confronti del debitore A. e di un terzo D., l’Ufficio cantonale delle esecuzioni del Canton Ginevra ha, con avviso pubblicato il 14 febbraio 2020 nella Gazzetta ufficiale svizzera del commercio e il 21 e 28 febbraio 2020 nella Gazzetta ufficiale del Canton Ginevra, fissato al 29 settembre 2020 LNA vendita all’asta forzata di due particelle in comproprietà per metà tra i perseguiti. L’Ufficio ha altresì assegnato ai creditori pignoratizi e ai titolari di cariche fondiarie un termine al 5 marzo 2020 per produrre le loro pretese. È stato indicato che le condizioni di vendita e lo stato delle cariche sarebbero stati depositati presso l’Ufficio a partire dal 19 marzo 2020.

Il 18 marzo 2020, a causa della pandemia di coronavirus, il Consiglio federale ha decretato una sospensione generale delle procedure esecutive ai sensi dell’art. 62 LEF, applicabile dal 19 marzo 2020 alle ore 7:00 al 4 aprile 2020 alle ore 24:00. Malgrado tale sospensione, l’Ufficio ha trasmesso, con lettera raccomandata del 19 marzo 2020, lo stato delle cariche e le condizioni di vendita al difensore del debitore [A.], che li ha ricevuti il 23 marzo 2020. L’Ufficio ha richiamato l’attenzione del debitore sul fatto che le cariche indicate nello stato delle cariche sarebbero state considerate riconosciute quanto alla loro esistenza, scadenza, entità e grado, salvo che egli non le contestasse entro dieci giorni presso l’Ufficio.

Il 27 marzo 2020, il debitore [A.] ha presentato un ricorso dinanzi alla Camera di sorveglianza degli Uffici delle esecuzioni e fallimenti del Canton Ginevra contro LNA comunicazione dello stato delle cariche del 19 marzo 2020, chiedendone LNA nullità, in via subordinata l’annullamento, adducendo LNA violazione dell’ordinanza del Consiglio federale del 18 marzo 2020. Ha inoltre contestato lo stato delle cariche stesso, mettendo in discussione gli importi di alcune pretese garantite da pegno. Ha altresì richiesto una nuova perizia degli immobili e un termine al 31 luglio 2020 per presentare un’offerta di vendita di comune accordo ai sensi dell’art. 143b LEF. LNA Camera di sorveglianza ha dichiarato il ricorso ricevibile nella parte in cui era diretto contro LNA comunicazione dello stato delle cariche e delle condizioni di vendita, parzialmente ricevibile in quanto diretto contro lo stato delle cariche, e irricevibile per il resto. Nel merito, ha respinto il ricorso nella misura della sua ricevibilità.

Il debitore [A.] ha proposto un ricorso in materia civile dinanzi al Tribunale federale, chiedendo in via principale LNA riforma della decisione cantonale nel senso che LNA comunicazione dello stato delle cariche del 19 marzo 2020 è nulla, adducendo che essa è intervenuta in violazione dell’art. 56 cpv. 3 LEF durante il periodo di sospensione delle procedure esecutive ordinato dal Consiglio federale. Il ricorso è stato concesso con effetto sospensivo.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato se LNA comunicazione dello stato delle cariche del 19 marzo 2020 costituisse un atto di esecuzione ai sensi dell’art. 56 cpv. 3 LEF. Secondo LNA giurisprudenza costante, un atto di esecuzione è qualsiasi misura ufficiale di un organo dell’esecuzione forzata che abbia l’effetto di avvicinare il creditore al suo scopo e di incidere sulla situazione giuridica del debitore. LNA comunicazione dello stato delle cariche risponde a tali criteri, poiché fa decorrere un termine di dieci giorni entro il quale il debitore deve contestare le cariche indicate nello stato delle cariche, pena il loro riconoscimento ai fini della procedura esecutiva. Tale comunicazione costituisce quindi un atto di esecuzione preparatorio alla realizzazione forzata degli immobili, in conformità con l’art. 140 cpv. 2 LEF e con l’art. 37 cpv. 2 RFF.

Il Tribunale federale ha ricordato che LNA sospensione generale delle procedure esecutive decretata dal Consiglio federale in applicazione dell’art. 62 LEF vieta qualsiasi misura di esecuzione forzata durante il periodo di sospensione. Tale divieto mira a proteggere il debitore da misure coercitive durante un periodo eccezionale, quale LNA pandemia di coronavirus. LNA comunicazione dello stato delle cariche, pur essendo un atto preparatorio, costituisce una misura ufficiale avente conseguenze giuridiche immediate…