Art. 143b LEF
Vendita a trattative private
1 In luogo dell’incanto, si può fare la vendita a trattative private, se tutti gli interessati vi acconsentono e il prezzo offerto è pari almeno a quello di stima.
2 La vendita può aver luogo soltanto dopo l’appuramento dell’elenco oneri ai sensi degli articoli 138 cpv. 2 n. 3 e cpv. 3 nonché 140, come pure in applicazione per analogia degli articoli 135 a 137.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Decisione di procedere ad una vendita a trattative private; nullità (art. 22 LEF) per vizi di contenuto1 citazioni
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2Cancellazione dei diritti e dei titoli di pegno in caso di una vendita a trattative private0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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3 citazioni27/06/2016 · 3 citazioni de
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Grundpfandverwertungsverfahren (Beschwerde über ein Betreibungsamt)1 citazioniPS150144· 07/10/2015 · 1 citazioni de
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Widerruf der Versteigerung; Freihandverkauf1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.