Art. 143b LEF

Vendita a trattative private

1 In luogo dell’incanto, si può fare la vendita a trattative private, se tutti gli interessati vi acconsentono e il prezzo offerto è pari almeno a quello di stima.
2 La vendita può aver luogo soltanto dopo l’appuramento dell’elenco oneri ai sensi degli articoli 138 cpv. 2 n. 3 e cpv. 3 nonché 140, come pure in applicazione per analogia degli articoli 135 a 137.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Decisione di procedere ad una vendita a trattative private; nullità (art. 22 LEF) per vizi di contenuto
    · 28/01/2005 · 1 citazioni Riassunto
  2. 2
    Cancellazione dei diritti e dei titoli di pegno in caso di una vendita a trattative private
    · 01/06/1999 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 27/06/2016 · 3 citazioni de
  • Grundpfandverwertungsverfahren (Beschwerde über ein Betreibungsamt)
    PS150144
    · 07/10/2015 · 1 citazioni de
  • Widerruf der Versteigerung; Freihandverkauf
    · 09/09/2013 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.