Fatti

Parti e svolgimento del procedimento:

La A. SA, un’impresa attiva nel commercio di autovetture nuove e usate nonché in officina per servizi e riparazioni, ha percepito durante la pandemia di Covid-19 (marzo 2020 – febbraio 2021) un’indennità per riduzione dell’orario di lavoro pari complessivamente a Fr. 407'020.05 per i propri dipendenti. A seguito di un controllo da parte del Segretariato di Stato dell’economia (SECO) del 24 marzo 2021, è stata disposta la restituzione delle prestazioni assicurative indebitamente percepite per un importo di Fr. 256'162.15. Il SECO ha confermato tale decisione su ricorso.

Il Tribunale amministrativo federale ha respinto con sentenza del 4 aprile 2023 il ricorso della [A. SA] avverso tale provvedimento. La [A. SA] ha quindi proposto ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo di fissare l’indennità per riduzione dell’orario di lavoro per i mesi da marzo 2020 a febbraio 2021 a Fr. 258'181.70 e di ridurre la restituzione a Fr. 98'219.70. In via subordinata, ha chiesto la rimessione della causa al Tribunale amministrativo federale o al SECO per una nuova valutazione. Inoltre, ha richiesto l’effetto sospensivo del ricorso.

Il Tribunale amministrativo federale ha rinunciato a presentare osservazioni, mentre il SECO ha chiesto il rigetto del ricorso. Con provvedimento del 7 settembre 2023, il giudice istruttore ha concesso l’effetto sospensivo al ricorso. Il Tribunale federale ha infine respinto il ricorso.

Problema centrale: La [A. SA] non è stata in grado di presentare una registrazione sufficiente dell’orario di lavoro per nove dipendenti, ciò che il SECO e il Tribunale amministrativo federale hanno valutato come mancanza di controllabilità della perdita di lavoro. Le prove dell’orario di lavoro presentate in un secondo momento sono state considerate non sufficientemente autentiche e quindi non idonee a essere prese in considerazione, il che ha comportato la restituzione dell’indennità per riduzione dell’orario di lavoro.

Legge

Basi giuridiche e presupposti del diritto:

Ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 lett. d LADI, i lavoratori hanno diritto all’indennità per riduzione dell’orario di lavoro se la perdita di lavoro è temporanea e i posti di lavoro possono essere mantenuti mediante la riduzione dell’orario. Tuttavia, secondo l’art. 31 cpv. 3 lett. a LADI, non sussiste alcun diritto se la perdita di lavoro non è determinabile o l’orario di lavoro non è sufficientemente controllabile. L’art. 46b cpv. 1 OADI precisa che è necessaria una registrazione aziendale dell’orario di lavoro per garantire la controllabilità della perdita di lavoro. Il datore di lavoro ha l’onere della prova in merito all’esistenza di tale controllo (cfr. art. 47 cpv. 3 lett. a LADI in combinato disposto con l’art. 42 cpv. 3 LPGA).

Valutazione della registrazione dell’orario di lavoro e prova:

Il Tribunale amministrativo federale è giunto alla conclusione che la [A. SA] non è stata in grado di presentare una registrazione sufficiente dell’orario di lavoro per nove dipendenti. La direttrice, in occasione del controllo da parte del datore di lavoro del 24 marzo 2021, aveva confermato per iscritto che per questi dipendenti non esisteva alcuna registrazione dell’orario di lavoro. Le prove dell’orario di lavoro presentate in un secondo momento sono state considerate non sufficientemente autentiche, poiché non soddisfacevano i requisiti di una registrazione continua giornaliera e non offrivano alcuna garanzia della loro autenticità. La precedente istanza ha tenuto conto del fatto che, in caso di esistenza di una vera registrazione dell’orario di lavoro, questa avrebbe dovuto essere presentata in loco durante il controllo. Le prove presentate in un secondo momento non hanno potuto colmare questa lacuna, poiché la loro autenticità non era verificabile.

Nessuna violazione della buona fede o della tutela del legittimo affidamento:

La ricorrente ha sostenuto che la direttrice si trovava in una situazione di stress e aveva agito in errore. Inoltre, il SECO le avrebbe assicurato telefonicamente di prendere in considerazione le prove presentate in un secondo momento. Il Tribunale federale ha respinto tali argomenti. Non sussisteva una base sufficiente per il legittimo affidamento, poiché non esistevano prove scritte o di altro tipo a sostegno di tale assicurazione. Inoltre, la direttrice non era tenuta a firmare il modulo presentato dai controllori se riteneva che le indicazioni fossero errate. Le esigenze in merito alla forza probante delle prove presentate in un secondo momento non erano quindi…