Fatti

Il Tribunale distrettuale di Zurigo ha condannato il 19 settembre 2022 il ricorrente B.A. (padre) e la ricorrente A.A. (matrigna) per gravi lesioni personali ai sensi dell’art. 122 cpv. 3 CP a pene detentive di cinque anni ciascuno. Nei confronti di B.A. è stata inoltre disposta una cura ambulatoriale ai sensi dell’art. 63 CP e un’espulsione dal territorio per dieci anni. A.A. è stata condannata a una pena detentiva di quattro anni.

La Procura di Zurigo ha contestato ai ricorrenti di aver maltrattato fisicamente e psicologicamente la loro figlia biologica C., nata nel 2004, per un periodo di otto anni (dal 2011 al 2019), escludendola inoltre dalla famiglia. Le violenze includevano tra l’altro regolari schiaffi, isolamento sistematico nella sua stanza, docce con acqua fredda e calda, versamento di liquidi corrosivi, legature, attacchi di strangolamento e minacce con un coltello. Come conseguenza di tali atti, C. ha subito gravi danni psicologici, tra cui un disturbo post-traumatico da stress complesso.

Contro la sentenza del Tribunale distrettuale di Zurigo hanno proposto appello sia B.A. che A.A. dinanzi all’Obergericht Zurigo. Con sentenza del 18 aprile 2024 l’Obergericht ha confermato la pena detentiva di cinque anni e l’espulsione dal territorio per B.A., mentre A.A. è stata condannata a una pena detentiva di quattro anni. I ricorrenti hanno censurato in appello in particolare la commisurazione della pena e hanno richiesto una riduzione delle pene ovvero una nuova valutazione.

Il Tribunale federale ha trattato i ricorsi nei procedimenti 6B_687/2024 (A.A.) e 6B_698/2024 (B.A.) il 12 settembre 2025. Entrambi i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento delle sentenze di merito e una nuova valutazione della commisurazione della pena. La Procura superiore del Cantone di Zurigo ha chiesto il rigetto dei ricorsi.

Legge

Il Tribunale federale ha dovuto chiarire in quale misura il tribunale d’appello, in caso di appello limitato alla commisurazione della pena, sia vincolato ai fatti accertati dal giudice di primo grado. Secondo l’art. 399 cpv. 4 lett. b CPP, l’appello può essere limitato alla commisurazione della pena, con la conseguenza che la sentenza di condanna non impugnata diviene definitiva. Il fatto storico sottostante viene così giudicato in modo vincolante come punibile e il tribunale d’appello è vincolato ai suoi limiti esterni.

I ricorrenti hanno sostenuto che l’Obergericht avrebbe ingiustamente limitato la propria cognizione, ritenendosi vincolato ai fatti accertati in primo grado e non prendendo in considerazione nuove richieste di prova in merito al fatto commisurativo della pena. Essi hanno eccepito che la precedente istanza non avrebbe sufficientemente valutato le loro deduzioni relative a una presunta reazione impulsiva, a un periodo delittuoso più breve e a una minore gravità delle aggressioni. Hanno inoltre denunciato una violazione del diritto di essere sentiti.

Il Tribunale federale ha precisato la giurisprudenza finora vigente e ha chiarito che, pur disponendo in linea di principio di piena cognizione (art. 398 cpv. 2 e 3 CPP), il tribunale d’appello è anche limitato sotto il profilo fattuale in caso di appello limitato alla commisurazione della pena. La sentenza di condanna non impugnata fissa un determinato fatto storico, giudicato in modo vincolante come punibile. Il tribunale d’appello può quindi prendere in considerazione solo circostanze che si collocano all’interno di tale fatto storico vincolante e che non ne mettono in discussione gli elementi portanti. Un…