Fatti

Fatti e parti:

I cittadini siriani A.A. (la moglie) e E.A. (il marito) e i loro tre figli si trovavano nella notte tra il 3 e il 4 luglio 2014 sul treno notturno da Milano a Parigi. La polizia di frontiera francese rifiutò loro l’ingresso, per cui il gruppo fu consegnato al Corpo delle guardie di confine svizzero per il rimpatrio in Italia verso le ore 10:45 a Vallorbe. Il Corpo delle guardie di confine portò il gruppo a Brig, dove giunse verso le ore 14:20 e fu alloggiato nei locali di controllo del posto di confine a partire dalle ore 14:50 circa. A.A. era in quel momento alla 27ª settimana di gravidanza e accusava dolori sempre più intensi. Il marito E.A. chiese più volte invano l’assistenza medica per lei, anche al responsabile operativo del Corpo delle guardie di confine. Il Corpo delle guardie di confine rifiutò la richiesta di assistenza medica. Dopo l’arrivo del treno a Domodossola, A.A. fu portata dai familiari al treno e nel vagone speciale. A Domodossola la polizia italiana chiamò l’assistenza medica. A.A. fu portata in ospedale, dove alle ore 18:30 fu accertato il decesso della bambina non ancora nata. Secondo una perizia medico-legale, A.A. non era in pericolo di vita immediato.

Procedimenti giuridici precedenti:

  • Il 3 luglio 2015 A.A. e E.A. presentarono al Dipartimento federale delle finanze domande di soddisfazione e risarcimento danni. Il procedimento fu sospeso poiché nei confronti del responsabile operativo del Corpo delle guardie di confine fu avviato un procedimento penale militare.
  • Il Tribunale militare d’appello condannò il responsabile operativo del Corpo delle guardie di confine il 6 novembre 2018 per lesioni personali colpose per omissione (a carico di A.A.) e per inosservanza delle disposizioni di servizio. La condanna si basò sul fatto che il militare non aveva disposto l’assistenza medica nonostante A.A. accusasse dolori e E.A. lo avesse più volte richiesto.
  • Con decisione del 13 gennaio 2021 il Dipartimento federale delle finanze respinse le domande di soddisfazione e risarcimento danni. Il Tribunale amministrativo federale impose al Dipartimento federale delle finanze di riconoscere a A.A. una soddisfazione di Fr. 12'000.- oltre agli interessi, e respinse il resto del ricorso.

Ricorso al Tribunale federale:

Il 9 dicembre 2022 A.A., E.A. e i loro tre figli presentarono ricorso in materia di diritto pubblico. Essi chiesero l’annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo federale e il riconoscimento di un risarcimento danni nonché di importi più elevati a titolo di soddisfazione. Il Tribunale federale impose al Dipartimento federale delle finanze di riconoscere a E.A. una soddisfazione di Fr. 1'000.- oltre agli interessi, e respinse il resto del ricorso.

Legge

Norme di responsabilità applicabili:

Il Tribunale federale ha innanzitutto esaminato le norme di responsabilità applicabili. I membri del Corpo delle guardie di confine sono soggetti al diritto penale militare e alla giurisdizione militare, ma la responsabilità della Confederazione per il loro operato si basa sugli art. 3 e segg. della Legge sulla responsabilità (LResp). Secondo l’art. 3 cpv. 1 LResp, la Confederazione risponde dei danni causati a terzi in modo illecito da un funzionario nell’esercizio delle sue funzioni, indipendentemente dalla colpa del funzionario stesso. È necessario provare un’azione illecita, un danno e un nesso causale tra questi due elementi (cfr. DTF 139 IV 137 consid. 4.1; DTF 132 II 449 consid. 3.2).

Richiesta di soddisfazione della moglie (A.A.):

Il Tribunale federale ha confermato la valutazione dell’istanza precedente secondo cui A.A., in qualità di vittima diretta, ha diritto a una soddisfazione ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 LResp. L’istanza precedente aveva accertato che A.A. non aveva subito danni fisici o psichici gravi o duraturi. Tuttavia, le era stata riconosciuta una soddisfazione di Fr. 12'000.- poiché la gravità della lesione e le circostanze particolari lo giustificavano. Il Tribunale federale non ha modificato questa valutazione.

Richiesta di soddisfazione del marito (E.A.) in qualità di familiare:

L’art. 6 cpv. 1 LResp prevede un diritto a soddisfazione per i familiari solo in caso di uccisione. In caso di lesioni personali, può essere presa in considerazione una soddisfazione per i familiari ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LResp, qualora i familiari abbiano subito una lesione illecita della personalità di pari gravità o più grave rispetto al caso di un’uccisione. L’istanza precedente ha negato tale diritto a E.A., poiché A.A.…