Fatti
Parti e soggetti del procedimento:
Il ricorrente [A.] , persona in sedia a rotelle che frequenta regolarmente la piazza del monastero a Einsiedeln, ha proposto ricorso contro il permesso di costruzione per la ristrutturazione dello "spazio nel spazio" della piazza del monastero a Einsiedeln. Le controparti sono il distretto di Einsiedeln e il monastero di Einsiedeln in qualità di proprietari fondiari, nonché l’Ufficio per lo sviluppo del territorio del Canton Svitto e il Consiglio distrettuale di Einsiedeln in qualità di autorità che hanno rilasciato il permesso. Inoltre, sono state coinvolte nel procedimento la Commissione federale per la protezione della natura e del patrimonio (CFPP) e la Commissione federale per la protezione dei monumenti (CFPM).
Fatti:
La piazza del monastero a Einsiedeln fa parte dell’inventario dei nuclei abitati degni di protezione della Svizzera (ISOS) e dell’inventario cantonale di protezione (ICP) del Canton Svitto. I proprietari fondiari hanno presentato nel 2017 una domanda di ristrutturazione della piazza, mentre il ricorrente ha presentato opposizione alla pavimentazione prevista con malta e ha richiesto una soluzione accessibile. Il Consiglio distrettuale ha rilasciato nel 2018 un permesso di costruzione con condizioni accessorie che recepivano in parte le richieste. Nel 2019 il Dipartimento dell’istruzione del Canton Svitto ha disposto una sospensione dei lavori di pavimentazione poiché non era presente un permesso valido. Dopo un accordo tra il distretto e il Dipartimento, nel 2021 è stata trovata una soluzione con pavimentazione in ciottoli spaccati non legati, prevedendo sette percorsi pedonali accessibili. Nel 2022 è stata presentata e approvata una domanda di costruzione modificata, dopodiché il ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Consiglio di Stato. Quest’ultimo ha trasmesso il ricorso al Tribunale amministrativo del Canton Svitto, che nel 2023 ha respinto i ricorsi. Contro tale decisione il ricorrente ha proposto ricorso al Tribunale federale.
Punto principale della controversia: L’accessibilità dello "spazio nel spazio", in particolare la questione se la pavimentazione prevista con ciottoli non legati soddisfi i requisiti della Legge federale sull’uguaglianza per le persone con disabilità (LDis) o se sia necessaria una soluzione completamente accessibile. Inoltre, sono state discusse la legittimità del permesso di costruzione del 2018 e il rispetto del divieto di discriminazione (art. 8 cpv. 2 Cost.) e della tutela del legittimo affidamento (art. 9 Cost.).
Legge
1. Legittimazione del ricorrente:
Il Tribunale federale ha esaminato in primo luogo se il ricorrente sia legittimato a proporre ricorso. Sebbene non risieda a Einsiedeln, ha dimostrato in modo credibile di frequentare regolarmente la piazza del monastero in sedia a rotelle e di essere quindi particolarmente colpito dalla decisione impugnata. Il Tribunale federale ha sottolineato che per la legittimazione al ricorso non conta la distanza geografica, bensì l’effettiva incidenza della decisione. Poiché il ricorrente ha dimostrato di utilizzare frequentemente la piazza e che la pavimentazione prevista limita la sua libertà di movimento, il suo diritto di ricorso ai sensi dell’art. 89 cpv. 1 LTF deve essere riconosciuto.
2. Oggetto del procedimento e onere della motivazione:
Il ricorrente ha eccepito, tra l’altro, che i gradini nella parte inferiore dello "spazio nel spazio" siano discriminatori e ha richiesto la loro eliminazione o la loro integrazione con rampe. Il Tribunale federale ha tuttavia constatato che tale censura non è stata sufficientemente motivata, poiché il ricorrente non si è confrontato con le argomentazioni delle istanze precedenti. Inoltre, ha criticato il Tribunale amministrativo per aver liquidato i ricorsi in modo generico, senza prendere in considerazione tutte le censure. Anche in questo caso mancava una motivazione sufficiente per non accogliere tali censure.
3. Tutela del legittimo affidamento (art. 9 Cost.):
Il ricorrente ha sostenuto di aver ricevuto l’assicurazione che lo "spazio nel spazio" sarebbe stato completamente privo di ostacoli. Il Tribunale federale ha respinto tale pretesa poiché non è stato dimostrato alcun atto dispositivo irreversibile. Inoltre, nel procedimento di rilascio del permesso di costruzione non si deve verificare il rispetto di promesse private, bensì il rispetto delle norme di diritto pubblico. Una simile assicurazione non avrebbe quindi potuto produrre effetti giuridici vincolanti.
4. Bilanciamento degli interessi tra accessibilità per persone con disabilità e protezione del patrimonio:
Il Tribunale federale ha esaminato se la pavimentazione prevista con ciottoli non legati soddisfi i requisiti della Legge federale sull’uguaglianza per le persone con disabilità (LDis). In tale…