Art. 1 LDis
Scopo
1 Scopo della presente legge è impedire, ridurre o eliminare gli svantaggi nei confronti dei disabili.
2 La legge crea le condizioni quadro affinché i disabili, a seconda delle loro possibilità, possano partecipare più facilmente alla vita della società e, in particolare, affinché possano in modo autonomo coltivare contatti sociali, seguire una formazione e una formazione continua ed esercitare un’attività lucrativa.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Istruzione scolastica speciale per fanciulli disabili24 citazioni
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2Elenco oneri e disegni tecnici concernenti i treni a due piani per il traffico a lunga percorrenza IR100, IR200 e IC200 delle FFS16 citazioni
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3Art. 8 cpv. 2, art. 19 e 62 Cost., così come art. 20 LDis13 citazioni
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4In particolare, dall'invito alla promozione e al sostegno delle persone disabili non discende nulla di diverso, quantomeno se si prendono in considerazione i provvedimenti entranti nel quadro dell'istruzione scolastica…7 citazioni
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5Diritto a un secondo anno di formazione dell'avviamento professionale AI3 citazioni
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6Messa a disposizione e finanziamento di un'assistenza per persone con disabilità in formazione e in formazione continua1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Nichtbestehen der Aufnahmeprüfung ans Gymnasium9 citazioni
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Behindertengleichstellungsgesetz; Anrechnung von Studienleistungen aus dem Mobilitätsaufenthalt7 citazioni
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6 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.