Fatti

Parti e svolgimento del procedimento:

La Città di Coira (rappresentata dal Consiglio comunale) ha impugnato con ricorso in materia di diritto pubblico la sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni del 10 dicembre 2024, che la obbligava a erogare prestazioni di assistenza sociale per i ricorrenti [A.A.] e [B.A.] (nati rispettivamente nel 2017 e nel 2019) oltre il 30 giugno 2024. I ricorrenti sono fratelli e sono stati collocati fuori famiglia a partire da febbraio 2020. La Città di Coira ha chiesto l’annullamento della sentenza cantonale e l’obbligo del Comune zurighese competente di assumere i costi a decorrere dal 1° luglio 2024.

Fatti in dettaglio:

La madre dei ricorrenti, [C.A.] , si è trasferita il 1° aprile 2016 a [V.] (oggi parte della Città di Coira, Cantone dei Grigioni) e vi ha costituito la propria residenza di sostegno. Il 20 febbraio 2018 è entrata, insieme alla figlia [A.A.] , nella terapia sociale residenziale della Fondazione [D.] nel Cantone di Zurigo. Nel luglio 2019 ha dato alla luce il figlio [B.A.] . Dopo un peggioramento della terapia e la dimissione anticipata dalla struttura il 19/20 gennaio 2020, [C.A.] ha definitivamente lasciato la stazione terapeutica e il 30 gennaio 2020 ha sottoscritto un contratto di sublocazione per un appartamento a [W.] (Cantone di Zurigo) con decorrenza dal 1° febbraio 2020. I ricorrenti sono stati collocati fuori famiglia il 10 febbraio 2020 presso la Casa dei bambini [F.] (Cantone di Zurigo) e in seguito presso famiglie affidatarie o un istituto per minori. La Città di Coira ha cessato le prestazioni di assistenza sociale per i ricorrenti con provvedimento del 1° luglio 2024, adducendo la mancanza di competenza poiché la loro residenza di sostegno non sarebbe più situata a Coira. Il Consiglio comunale di Coira ha respinto il ricorso presentato contro tale decisione. Il Tribunale amministrativo dei Grigioni ha annullato tale decisione e ha obbligato la Città di Coira a continuare a erogare l’assistenza sociale.

Oggetto della controversia:

La Città di Coira ha contestato che la residenza di sostegno dei ricorrenti fosse ancora situata a Coira. Essa ha sostenuto che [C.A.] avesse già trasferito la propria residenza di sostegno a Zurigo prima del 1° febbraio 2020 e che il collocamento fuori famiglia dei minori fosse avvenuto solo a partire da febbraio 2020. Il Tribunale federale ha esaminato se il giudice di grado inferiore avesse violato il diritto federale obbligando la Città di Coira a continuare a erogare l’assistenza sociale.

Legge

1. Ammissibilità del ricorso:

Il Tribunale federale ha accolto il ricorso poiché erano soddisfatte le condizioni di ammissibilità della decisione nel merito. Il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile ai sensi dell’art. 82 lett. a LTF contro decisioni in materia di assistenza sociale. La Città di Coira era legittimata a ricorrere poiché, in qualità di Comune tenuto all’assistenza, aveva un interesse giuridico alla chiarificazione della competenza. Il Tribunale federale ha esaminato le violazioni di diritto denunciate ai sensi degli art. 95 e 96 LTF e ha applicato il diritto d’ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF).

2. Oggetto della controversia e oggetto dell’impugnazione:

L’oggetto della controversia era limitato alla questione se la Città di Coira avesse correttamente cessato le prestazioni di assistenza sociale per i ricorrenti a decorrere dal 1° luglio 2024. La Città di Coira aveva altresì chiesto di obbligare il Comune zurighese competente a farsi carico dei costi, ma tale domanda era estranea all’oggetto della controversia poiché non era stata oggetto del procedimento cantonale. Il Tribunale federale non ha preso in considerazione tale domanda.

3. Residenza di sostegno della madre ([C.A.] ):

La residenza di sostegno di una persona è determinata, ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 LAS, dal Cantone nel quale la persona soggiorna con l’intenzione di stabilirvisi in modo duraturo. Una residenza di sostegno termina solo con l’effettivo trasferimento fuori dal Cantone, non già con la ricerca di una nuova abitazione. Il giudice di grado inferiore ha accertato che [C.A.] abbia costituito la propria residenza di sostegno a Coira solo con la registrazione anagrafica a [W.] (Cantone di Zurigo) all’inizio di febbraio 2020. Fino a quel momento, la sua residenza di sostegno è rimasta a Coira. L’ingresso nella terapia sociale residenziale della Fondazione [D.] non ha fatto venir meno la precedente residenza di sostegno, poiché si trattava di un soggiorno in istituto ai sensi dell’art. 5 LAS (art. 9 cpv. 3 LAS). La ricorrente non ha potuto dimostrare che [C.A.] avesse già trasferito in modo duraturo il proprio domicilio a Zurigo…