Fatti

Parti e svolgimento del procedimento:

Il Cantone Uri (ricorrente) si oppone a una sentenza del Tribunale cantonale di Lucerna del 30 gennaio 2024, che ha respinto un ricorso del Cantone Uri contro una decisione del Dipartimento della sanità e degli affari sociali del Cantone di Lucerna del 16 novembre 2022. Il Cantone di Lucerna aveva respinto una comunicazione di sostegno del Cantone Uri per il rimborso di anticipi pari a fr. 568'088.45 (al 8 febbraio 2020) per la degenza di [A.] , nato nel 1991, in una clinica psichiatrica. Il Cantone Uri sosteneva che [A.] avesse un proprio domicilio di sostegno nel Cantone Uri, mentre il Cantone di Lucerna contestava la competenza del Cantone Uri.

Fatti:

[A.] si trasferì nel 1998 con la madre e il patrigno da [L.] /UR a [M.] /UR (Cantone Uri). A causa di ritardi nello sviluppo del linguaggio e di disturbi del comportamento, dal gennaio 2000 fu seguito in una scuola speciale del Cantone Uri, ma il 15 dicembre 2000 fu dispensato dall’insegnamento a causa di un’escalation comportamentale. Dal 3 gennaio 2001 fu seguito in un gruppo educativo residenziale esterno, dal 8 gennaio 2001 in regime di internato presso l’istituto per l’infanzia [D.] nel Cantone Uri. La madre si trasferì il 25 gennaio 2001 con gli altri figli a [N.] /LU (Cantone di Lucerna), dove anche [A.] fu portato il 26 gennaio 2001. Dal 12 marzo 2001 frequentò in via sperimentale, dal 23 marzo 2001 definitivamente il centro scolastico e residenziale [E.] nel Cantone di Lucerna. Nel 2001 l’autorità di tutela istituì un’assistenza educativa. Dal 2003 seguirono ulteriori collocamenti residenziali, tra cui uno penale e uno a fini assistenziali. Il Comune di [N.] /LU fu riconosciuto come ente tenuto a prestazioni anticipate fino al 2018. Con decisione del 27 marzo 2018, la KESB Regione [Q.] /LU impose al Comune di [N.] /LU il rimborso delle spese per la degenza di [A.] in una clinica psichiatrica. Il ricorso avverso tale decisione fu respinto dal Tribunale cantonale di Lucerna con sentenza del 14 marzo 2019 per mancanza di legittimazione al ricorso.

Nel 2019 il Comune di [N.] /LU informò il Cantone di Lucerna di un presunto domicilio di sostegno di [A.] a [M.] /UR e chiese la restituzione delle prestazioni anticipate. Il Cantone Uri presentò una comunicazione di sostegno il 17 marzo 2021. Il Cantone di Lucerna respinse il ricorso con decisione del 16 novembre 2022. Contro tale decisione il Cantone Uri propose un ricorso amministrativo, respinto dal Tribunale cantonale di Lucerna con sentenza del 30 gennaio 2024. Il Cantone Uri ha quindi presentato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale.

Legge

Ricorribilità del ricorso:

Il Tribunale federale esamina il ricorso del Cantone Uri avverso la decisione finale del Tribunale cantonale di Lucerna, trattandosi di una questione di diritto pubblico (art. 82 lett. a, art. 90 LTF) e applicandosi la legge federale sulla competenza in materia di assistenza ai bisognosi (LAS). Il Cantone Uri è legittimato al ricorso in quanto Cantone tenuto a prestazioni anticipate e interessato alla definizione della competenza (art. 89 cpv. 1 LTF).

Diritto applicabile e parametro di controllo:

Il Tribunale federale applica il diritto d’ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF) e verifica il ricorso sotto il profilo delle violazioni di diritto secondo gli art. 95 segg. LTF. Si basa sul fatto accertato dalla precedente istanza (art. 105 cpv. 1 LTF) e lo corregge solo in caso di palese errore o arbitrarietà (art. 97 cpv. 1, art. 105 cpv. 2 LTF).

Determinazione del domicilio di sostegno secondo l’art. 7 LAS:

È controverso se [A.] abbia costituito un proprio domicilio di sostegno a [M.] /UR (Cantone Uri) al più tardi l’8 gennaio 2001. Secondo l’art. 7 cpv. 3 lett. c LAS, nella versione vigente fino al 31 dicembre 2006, un minore non emancipato che non vive permanentemente con i genitori o con un genitore acquisisce un proprio domicilio di sostegno presso l’ultima residenza comune con i genitori o con il genitore avente la responsabilità genitoriale. Un collocamento all’esterno permanente sussiste quando i genitori non esercitano la loro responsabilità genitoriale e il collocamento è previsto a tempo indeterminato o per più di sei mesi. Rilevante è l’intenzione di durata all’inizio del collocamento all’esterno, non la durata effettiva della degenza.

Valutazione del collocamento all’esterno di [A.] :

La precedente istanza ha qualificato il collocamento di [A.] presso l’istituto per l’infanzia [D.] a partire dall’8 gennaio 2001 come…