Fatti
La PostFinance AG (ricorrente) è una società figlia di diritto privato della Posta Svizzera SA. Dal 6 dicembre 2012 dispone di un'autorizzazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) quale banca e commerciante di valori mobiliari. Con decisione della Banca nazionale svizzera (BNS) del 29 giugno 2015 è stata qualificata come di rilevanza sistemica. Da tempo sussistono divergenze tra la FINMA e la ricorrente in merito alla corretta misurazione metodologica dei rischi di tasso e alla loro copertura con fondi propri.
Con decisione del 6 luglio 2021 la FINMA ha obbligato la ricorrente a detenere fondi propri supplementari di qualità CET1, non appena la sensitività del capitale proprio, sulla base dei flussi di pagamento secondo la Circolare 2019/2 'Rischi di tasso - Banche', nei scenari paralleli di shock dei tassi d'interesse ammonti almeno al 15 % del capitale di base computabile. Per il calcolo, la durata di vincolo del tasso per i depositi a vista e di risparmio è stata fissata a due anni. I supplementi scaglionati andavano da CHF 149 mio. a CHF 1'269 mio., riferiti al capitale di base going-concern computabile di CHF 5'972 mio. Inoltre, il limite massimo della sensitività del capitale proprio è stato aumentato al 37,5 %, la decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva e è stata posta a carico una tassa di CHF 50'000.-.
A motivazione, la FINMA ha esposto che la ricorrente è esposta a rischi di tasso accresciuti e rappresenta un istituto anomalo. I fondi propri minimi e il cuscinetto di fondi propri non garantirebbero una sicurezza sufficiente in rapporto ai rischi assunti.
Il 7 settembre 2021 la ricorrente ha interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale, sostenendo che i rischi di tasso accresciuti deriverebbero unicamente dalla durata di vincolo del tasso di due anni prescritta dalla vigilanza, per la quale mancherebbe una base giuridica; tale durata contrasterebbe con gli standard internazionali ed sarebbe arbitraria. Il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso con sentenza del 30 marzo 2023. Con ricorso in materia di diritto pubblico del 16 maggio 2023 la ricorrente ha chiesto l'annullamento della sentenza precedente.
Diritto
Oggetto della procedura è l'ordinanza di fondi propri supplementari a copertura dei rischi di tasso. Giuridicamente l'ordinanza si fonda sull'art. 4 LBCR, sull'Ordinanza sui fondi propri (OFoP) e in particolare sull'art. 45 lett. b OFoP, che autorizza la FINMA, in circostanze particolari nel caso singolo, a esigere fondi propri supplementari qualora i fondi propri minimi e il cuscinetto di fondi propri non garantiscano una sicurezza sufficiente in rapporto ai rischi assunti. La ricorrente è da qualificare quale banca di rilevanza sistemica (art. 7 segg. LBCR); inoltre le è in linea di principio vietata la concessione di crediti (art. 3 cpv. 3 LOP), ma fornisce servizi di pagamento nell'ambito del servizio universale (art. 32 cpv. 1 LPO).
La ricorrente ha lamentato una limitazione inammissibile del potere di esame dell'istanza precedente, una violazione dell'art. 37 LTAF in combinato disposto con l'art. 49 PA nonché un diniego di giustizia formale (art. 29 e 29a Cost.). Il Tribunale federale ha respinto tali censure: le fattispecie dell'art. 45 lett. a-e OFoP costituiscono al contempo i criteri determinanti per le circostanze particolari nel caso singolo. I 'rischi assunti' costituiscono sia il presupposto di intervento sia il parametro di valutazione dell'entità dei fondi propri supplementari, per cui può restare aperta la questione se alla FINMA spetti un potere di apprezzamento nell'accertamento della fattispecie.
La ricorrente ha sostenuto che la FINMA dovrebbe basarsi sulla propria durata di vincolo empiricamente rilevata. Ciò è stato respinto, poiché la durata di vincolo dei depositi della clientela non scadenti non è accertabile empiricamente, ma va stimata. Se ci si basasse esclusivamente sulle indicazioni dell'istituto vigilato, la FINMA non adempirebbe in modo giuridicamente sufficiente al proprio compito di vigilanza autonomo (art. 21 cpv. 1 LFINMA). La FINMA può pertanto utilizzare metodi di calcolo accertati autonomamente e una propria durata di vincolo quale…