Fatti

Parti processuali e oggetto: L'Ufficio per l'economia e il lavoro del Cantone di Zurigo (AWA), Sezione assicurazione disoccupazione, propone ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo del 30 ottobre 2020 (AL.2020.00103). Il ricorrente è [A.] , rappresentato dall'avv. Bernhard Zollinger. Oggetto della lite è l'assicurazione disoccupazione, in particolare la sospensione del diritto alle prestazioni.

Fatti: Il ricorrente, nato nel 1971, ha lavorato come giardiniere presso la [B. GmbH] dal 20 maggio al 31 ottobre 2019. Il 31 ottobre 2019 si è annunciato presso il Centro regionale di collocamento [U.] (OSRev) e il 8 novembre 2019 ha chiesto le indennità di disoccupazione a partire dal 1° novembre 2019. Con decisione del 17 dicembre 2019 l'AWA lo ha sospeso dal diritto alle prestazioni per 36 giorni, a partire dal 19 novembre 2019, per non aver accettato un lavoro ragionevole; la decisione su opposizione del 21 febbraio 2020 ha confermato tale provvedimento.

Candidatura e trattative salariali: Il 3 ottobre 2019 il ricorrente si era candidato presso l'impresa [C.] per un posto a tempo indeterminato a tempo pieno, con inizio del lavoro il 1° gennaio 2020. Nel novembre 2019 sono seguiti un colloquio di presentazione e tre giorni di prova. Le trattative salariali sono fallite e non è stato concluso alcun contratto di lavoro. Dopo i giorni di prova il datore di lavoro aveva dichiarato chiaramente di non essere disposto a pagare più di fr. 5300.- al mese. Il ricorrente ha chiesto un tempo di riflessione e in seguito ha richiesto fr. 5700.- al mese (in precedenza fr. 6000.-).

Autorità inferiore: Il Tribunale delle assicurazioni sociali ha ammesso la fattispecie di sospensione di cui all'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI, ma ha ridotto la durata della sospensione da 36 a 18 giorni, ritenendo sussistente un motivo scusabile e una colpa solo media. A tale fine ha considerato, tra l'altro, la ammissibilità in linea di principio delle trattative salariali, il precedente guadagno del ricorrente superiore a fr. 5300.- e la sua disponibilità al compromesso.

Conclusioni davanti al Tribunale federale: L'AWA chiede di annullare la sentenza cantonale e di confermare la decisione su opposizione; in via subordinata chiede di aumentare adeguatamente i giorni di sospensione. Il ricorrente chiede la reiezione del ricorso. Il tribunale cantonale e la SECO hanno rinunciato a formulare osservazioni.

Questione controversa: Se la riduzione della durata della sospensione da 36 a 18 giorni sia conforme al diritto federale, in particolare se sussistesse un motivo scusabile per il rifiuto di un lavoro ragionevole.

Diritto

Quadro giuridico: La persona assicurata deve, nell'ambito dell'obbligo di limitare il danno, intraprendere tutto ciò che è ragionevolmente esigibile per evitare o abbreviare la disoccupazione, e accettare senza indugio ogni lavoro ragionevole (art. 17 cpv. 1 e 3 LADI). Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI essa deve essere sospesa se non accetta un lavoro ragionevole. La fattispecie comprende anche il rifiuto di un posto trovato autonomamente e ogni comportamento che fa fallire la conclusione di un contratto di lavoro. Nelle trattative la persona disoccupata deve manifestare in modo chiaro e inequivocabile la disponibilità a concludere il contratto (DTF 122 V 34). Non occorre un nesso causale con un danno, poiché è già sanzionato il rischio di danno (DTF 141 V 365).

Gradi di colpa e motivo scusabile: Secondo l'art. 45 cpv. 3 OADI la sospensione è di 1-15 giorni in caso di colpa lieve, di 16-30 giorni in caso di colpa media e di 31-60 giorni in caso di colpa grave. Il rifiuto di un lavoro ragionevole senza motivo scusabile è in genere considerato colpa grave (art. 30 cpv. 3 LADI in relazione con l'art. 45 cpv. 4 lett. b OADI). Una riduzione verso il basso presuppone circostanze particolari e un motivo scusabile, che può essere di natura soggettiva o oggettiva (DTF 130 V 125). La nozione di motivo scusabile è un concetto giuridico indeterminato, la cui applicazione è sindacabile liberamente. La fissazione della durata della sospensione è invece una questione di apprezzamento, che viene corretta solo in caso di eccesso, abuso o inadeguato esercizio del potere di apprezzamento (DTF 137 V 71).

Valutazione dell'autorità inferiore: Non era contestato che il posto presso [C.] fosse ragionevole anche in relazione all'offerta salariale di fr. 5300.- e che fosse adempiuta la fattispecie di cui all'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI, poiché il ricorrente, chiedendo un tempo di riflessione, non ha manifestato una chiara disponibilità alla conclusione. Il Tribunale federale non condivide tuttavia la posizione dell'autorità inferiore, nella misura in cui questa ravvisa il motivo scusabile nell'ammissibilità in linea di principio delle trattative salariali. Ciò basterebbe a svuotare di sostanza l'art. 45 cpv. 4 lett. b OADI, poiché una persona assicurata, di fronte a un'offerta salariale ragionevole, avrebbe sempre un motivo scusabile se negozia in modo troppo duro. Il motivo scusabile non può consistere proprio in quel comportamento che integra la fattispecie di sospensione.

Esame concreto: Nell'ambito dell'obbligo di limitare il danno, la persona disoccupata non può…