Fatti
La ricorrente ([A. AG] in liquidazione) è una società anonima di diritto svizzero che dal marzo 2020 porta l'aggiunta 'in liquidazione'. Il suo unico membro del consiglio di amministrazione è stato cancellato dal registro di commercio il 15 ottobre 2019.
L'Ufficio del registro di commercio del Cantone di Basilea Campagna ha constatato un difetto organizzativo (organo mancante e domicilio mancante presso la sede statutaria) e ha fissato un termine di 30 giorni per rimediarvi. La comunicazione non ha potuto essere notificata ed è stata pubblicata il 12 febbraio 2020 nel FUSC. Il 23 marzo 2020 è seguita una decisione ai sensi dell'art. 153 ORC con scioglimento e cancellazione dal registro di commercio.
Il 30 aprile 2020 l'Ufficio del registro di commercio ha chiesto al Tribunale distrettuale civile di Basilea Campagna Est misure ai sensi dell'art. 941a CO risp. dell'art. 731b CO. La decisione del 4 maggio 2020 è stata pubblicata nel foglio ufficiale cantonale del 7 maggio 2020, non essendo possibile individuare la destinataria.
Con sentenza del 4 giugno 2020 la presidente del Tribunale distrettuale civile ha ordinato lo scioglimento con effetto al 4 giugno 2020 e la liquidazione in via fallimentare. La sentenza è stata intimata senza motivazione scritta e pubblicata l'11 giugno 2020 nel foglio ufficiale cantonale, con l'indicazione che entro 10 giorni poteva essere richiesta la motivazione scritta. Ciò non è avvenuto; la sentenza è cresciuta in giudicato il 23 giugno 2020.
Il 29 luglio 2020 la ricorrente ha chiesto la restituzione del termine per la richiesta di motivazione. Ha fatto valere che i difetti organizzativi erano già stati eliminati il 19 maggio 2020 (notifica all'Ufficio del registro di commercio di Soletta, iscrizione il 3 giugno 2020), che il nuovo domicilio era stato pubblicato nel FUSC l'8 giugno 2020, per cui la sentenza avrebbe dovuto essere notificata per posta. La presidente del Tribunale distrettuale civile ha respinto la domanda il 25 agosto 2020; il Tribunale cantonale di Basilea Campagna ha confermato tale decisione il 10 novembre 2020.
Conclusioni davanti al Tribunale federale: annullamento delle decisioni, accoglimento della restituzione del termine, in via subordinata rinvio; inoltre effetto sospensivo e ordine all'ufficio fallimenti di attendere con la liquidazione. L'Ufficio del registro di commercio non ha formulato conclusioni, il Tribunale cantonale ha chiesto la reiezione.
Diritto
Ammissibilità: La decisione del Tribunale cantonale è una decisione finale dell'ultima istanza cantonale (art. 75, art. 90 LTF) sulla restituzione ai sensi dell'art. 148 CPC. Poiché preclude alla ricorrente il rimedio giuridico nel merito (art. 239 cpv. 2 seconda frase CPC), non trova applicazione l'esclusione di cui all'art. 149 CPC. Il valore litigioso supera fr. 30'000.--. La sentenza di primo grado non è per contro un oggetto impugnabile ammissibile (art. 75 cpv. 1 LTF).
Censure relative ai fatti e requisiti di motivazione: Il Tribunale federale fonda la sua decisione sui fatti accertati dall'istanza precedente (art. 105 cpv. 1 LTF). Possono essere ammesse deviazioni solo in caso di evidente inesattezza (arbitrio) e con una censura sufficientemente motivata (art. 105 cpv. 2, 97, 99 LTF). Le affermazioni della ricorrente relative a un'informazione orale dell'Ufficio del registro di commercio e alla conoscenza da parte del tribunale non sono sufficientemente motivate e non sono quindi rilevanti.
Censura di violazione del diritto di essere sentito e consultazione degli atti: La censura riguarda la procedura relativa ai difetti organizzativi, non la sentenza sulla restituzione del termine, ed è quindi inammissibile. Inoltre la ricorrente non illustra quale influsso la presunta violazione potrebbe avere sull'esito; il diritto di consultazione degli atti non è fine a sé stesso. La pubblicazione conteneva inoltre l'indicazione della possibilità di consultazione presso la cancelleria del tribunale, circostanza che la ricorrente non ha contestato.
Notificazione valida come presupposto della mora: La mora presuppone un'intimazione formalmente valida ai sensi degli art. 136 segg. CPC; in caso contrario il termine non inizia a decorrere (art. 147 CPC). Se la notificazione è viziata, il termine sarebbe al più presto scattato con la effettiva presa di conoscenza (qui il 24 luglio 2020), per cui al momento della domanda del 29 luglio 2020 non sussisterebbe un caso di mora. La ricorrente mira tuttavia in definitiva alla legittimità della pubblicazione ufficiale ai sensi dell'art. 141 cpv. 1 lett. b CPC.
Legittimità della notificazione pubblica: In considerazione dei precedenti (notificazioni infruttuose ripetute, destinataria non individuabile, conoscenza del procedimento), la…