Fatti

Parti e svolgimento della procedura: I tre comproprietari per piani (ricorrenti) delle particelle nn. 1421 e 872 a Davos si opponevano al piano di quartiere Palüda - Eggastrasse del Comune di Davos. La comunione ereditaria [D.] ([E.] e [F.] ) è proprietaria del fondo in pendio non edificato n. 4800 ed era coinvolta nel procedimento come ulteriore parte interessata. Il Piccolo Consiglio ha approvato il piano di quartiere il 19 giugno 2018 con modifiche e ha respinto l'opposizione dei ricorrenti. Il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni ha accolto il ricorso il 1° dicembre 2020 solo in un punto (cancellazione di una servitù a favore del n. 872 e a carico del n. 4837) e lo ha respinto per il resto. Con ricorso in materia di diritto pubblico del 10 marzo 2021 i ricorrenti chiedono l'annullamento della sentenza e la rinuncia a tutte le disposizioni del piano di quartiere che prevedono un diritto di uso comune o di allacciamento del fondo n. 4800 al tunnel con ascensore inclinato e scala.

Oggetto della lite: L'allacciamento del fondo in pendio n. 4800, che per il pericolo di valanghe lungo la Eggastrasse (zona di pericolo 1, rossa) non può essere sufficientemente servito, tramite il tunnel privato di accesso esistente con ascensore inclinato sulle particelle nn. 1421 e 872.

Diritto

Ammissibilità e legittimazione (consid. 1): Il ricorso in materia di diritto pubblico contro la decisione cantonale finale di ultima istanza è ammissibile ai sensi dell'art. 82 lett. a, dell'art. 86 cpv. 1 lett. d e dell'art. 90 LTF. I ricorrenti sono legittimati secondo l'art. 89 cpv. 1 LTF: hanno partecipato al procedimento precedente, sono particolarmente toccati in quanto comproprietari per piani (lett. b) e hanno un interesse degno di protezione (lett. c), poiché l'ampliamento della cerchia degli utenti grava direttamente il loro diritto di utilizzo dell'impianto privato di accesso. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. a LPT e l'art. 111 LTF, il diritto cantonale non può limitare la legittimazione in modo più ristretto; pertanto l'istanza precedente è entrata correttamente nel merito del ricorso cantonale.

Principio di allegazione e accertamento dei fatti (consid. 2 e 3): Il Tribunale federale esamina d'ufficio il diritto federale, mentre le violazioni dei diritti fondamentali sono esaminate solo nei limiti del rigoroso principio di allegazione (art. 106 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti è riesaminabile solo in caso di manifesta inesattezza (art. 97 cpv. 1 LTF). La rinuncia dell'istanza precedente a un sopralluogo non viola il diritto di essere sentiti né è arbitraria: la Commissione dei pericoli dell'UFN ha valutato specialisticamente il pericolo di valanghe; una confusione del corso della valanga (Dorfberg/Dorfbachtobel) non è stata riconosciuta come errore rilevante. La valutazione delle prove sul pericolo di valanghe (zona di pericolo 1 nonostante le opere di protezione) è riesaminabile solo sotto il profilo dell'arbitrio e non è stata ritenuta arbitraria. Un sopralluogo del Tribunale federale non era necessario.

Nozione di allacciamento (consid. 4): Secondo l'art. 19 cpv. 1 LPT in combinato disposto con l'art. 4 LCAP, l'allacciamento comprende l'urbanizzazione di base e quella di dettaglio; per un accesso sufficiente rientra anche il tratto di collegamento dalla strada pubblica al fondo edificabile. Sotto il profilo del diritto federale è sufficiente che i veicoli giungano in prossimità sufficiente e da lì i pedoni raggiungano l'edificio. Poiché il n. 4800 può essere allacciato in modo sicuro dal punto di vista invernale solo tramite il tunnel a partire dalla Palüdastrasse, e la servitù comprende anche l'accesso all'aperto, il tunnel deve essere considerato parte dell'urbanizzazione di dettaglio; non si tratta di un semplice allacciamento domestico, poiché corre distante dagli edifici plurifamiliari e vi è collegato solo lateralmente.

Diritto civile federale e garanzia della proprietà (consid. 5 e 6): La costituzione della servitù nel piano di quartiere non viola l'art. 702 CC: secondo l'art. 6 CC, gli art. 702 seg. CC e gli art. 19 e 20 LPT, i Cantoni possono prevedere servitù prediali di diritto pubblico nella procedura di ripartizione fondiaria. La modifica di diritti reali limitati è ammissibile finché è condizionata dallo scopo di urbanizzazione e non disciplina semplicemente rapporti di vicinato. La costituzione costituisce una limitazione della proprietà di diritto pubblico (art. 26, 36 Cost.). La base legale è costituita dagli art. 51 cpv. 3, art. 52, art. 58 cpv. 4 e art. 70 LRMT; l'art. 70 LRMT è sostenibile come misura meno incisiva rispetto a una ripartizione fondiaria, anche senza modifica della superficie, e resiste al divieto di arbitrio. Non vi è una grave…