Art. 702 CC
In genere
Rimane riservata alla Confederazione, ai Cantoni ed ai Comuni la facoltà di emanare nell’interesse pubblico delle restrizioni al diritto di proprietà fondiaria, specialmente a riguardo della polizia edilizia e sanitaria, dei provvedimenti contro gli incendi, delle discipline forestali, della viabilità, delle strade di alaggio, dell’impianto dei termini e dei segnali trigonometrici, del miglioramento e frazionamento del suolo, del raggruppamento dei fondi rustici e dei terreni da costruzione, della conservazione delle antichità e delle rarità naturali, delle deturpazioni del paesaggio, della protezione dei punti di vista e delle sorgenti d’acque salubri.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1DTF 74_I_14713 citazioni01/01/1948 · 13 citazioni
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2DTF 77_I_2115 citazioni01/01/1951 · 5 citazioni
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3Garanzia di un accesso sufficiente; obbligo del proprietario di tollerare sul proprio fondo impianti d'urbanizzazione necessari al suo vicino ("accesso necessario fondato sul diritto pubblico" secondo l'art. 104 LALPT/S…4 citazioni
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41. Senso e portata degli articoli 686, 695, 696 e 702 CC (consid. 1 e 2). 2. Il proprietario, come anche il titolare di un diritto di superficie, è, di massima, libero di determinare la struttura costruttiva sul fondo,…3 citazioni
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5Acquisto di diversi fondi agricoli; campo di applicazione per fondi di esigua estensione2 citazioni
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6Reggruppamento di terreni da costruzione, cessione di terreno per strade di quartiere, base legale2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkung; Skiabfahrtszone3 citazioni
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Entscheid Kantonsgericht, 29.07.20151 citazioni
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1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.