Fatti

La [B.] (resistente, creditrice) ha chiesto il 8 dicembre 2020 al Tribunale regionale Prettigovia/Davos di dichiarare il fallimento di [A.] (ricorrente, imprenditore individuale con attività alberghiera e di gestione di un rifugio di montagna '[C.] ') senza previo precetto esecutivo. L'8 febbraio 2021 si è svolta l'udienza fallimentare. L'8 marzo 2021 il ricorrente ha chiesto la moratoria concordataria provvisoria e la sospensione della procedura fallimentare.

Con decisione del 16 marzo 2021 il Tribunale regionale ha dichiarato il fallimento sulla base dell'istanza della resistente (art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF) e nello stesso giorno ha respinto la domanda di moratoria concordataria provvisoria. Il Tribunale cantonale dei Grigioni, Camera di esecuzione e fallimenti, con decisione del 2 giugno 2021 ha respinto i ricorsi contro la dichiarazione di fallimento (KSK 21 12) e contro il rigetto della moratoria concordataria provvisoria (KSK 21 13). L'effetto sospensivo è stato limitato al divieto di ulteriori atti esecutivi.

Situazione patrimoniale del ricorrente: egli è titolare della [D. GmbH] , il cui unico bene di rilievo è il rifugio '[C.] '. L'immobile è gravato da un debito ipotecario (fr. 1'350'000.--) a favore della [E. AG] . Nella procedura di rigetto dell'opposizione il Tribunale regionale ha concesso il rigetto provvisorio; la [D. GmbH] ha proposto azione di negazione del diritto e ha fatto valere in compensazione pretese risarcitorie (fr. 1'450'000.-- risp. fr. 117'000.--) mediante disconoscimento della personalità giuridica (umgekehrter Durchgriff). Al passivo sono stati considerati interessi sul prestito di circa fr. 630'000.--. L'istanza precedente ha ritenuto debiti non coperti per oltre fr. 450'000.-- e non ha ravvisato prospettive di risanamento.

Davanti al Tribunale federale il ricorrente ha chiesto, nelle procedure 5A_556/2021 (dichiarazione di fallimento) e 5A_557/2021 (moratoria concordataria provvisoria), l'annullamento delle decisioni precedenti, la concessione della moratoria provvisoria per due mesi, risp. il rigetto dell'istanza di fallimento, in via subordinata la sospensione e in via ulteriormente subordinata il rinvio.

Diritto

I ricorsi contro decisioni finali in materia di esecuzione e fallimento sono ammissibili (art. 72 cpv. 2 lett. a, art. 74 cpv. 2 lett. d, art. 90 LTF). La dichiarazione di fallimento e il rigetto della moratoria concordataria provvisoria non sono misure cautelari ai sensi dell'art. 98 LTF, per cui il diritto federale può essere censurato liberamente (art. 95 lett. a LTF). Le procedure sono riunite a motivo del loro stretto nesso materiale (art. 71 LTF in relazione con l'art. 24 PC), con la conseguenza che la domanda di sospensione diventa priva di oggetto.

Quanto alla moratoria concordataria provvisoria, il Tribunale federale rileva che la moratoria provvisoria può essere negata solo se manifestamente non vi è alcuna prospettiva di risanamento o di omologazione di un concordato (art. 293a cpv. 3 LEF). Il giudice del concordato deve procedere a una valutazione complessiva della situazione finanziaria attuale e futura e non devono essere poste esigenze elevate alla concessione. La formulazione della precedente istanza ('aperto', 'possibile', 'non escluso') non eccede il margine di apprezzamento, ma esprime una certa prudenza nella prognosi. La plausibilità dei documenti prodotti, in particolare del 'bilancio pro forma', poteva essere verificata alla luce dei principi della contabilità (art. 293 lett. a LEF); un'accettazione acritica della prognosi del richiedente condurrebbe a un diritto quasi incondizionato, che la legge non prevede.

Il ricorrente lamenta inoltre che non si potesse presupporre la conclusione della procedura di negazione del diritto. Il Tribunale federale respinge la censura: il ricorrente non precisa in che modo un concordato possa apparire realistico finché lo svincolo del pegno e quindi la vendita dell'immobile sono bloccati dalla procedura pendente di negazione del diritto. Non sussiste una violazione dell'obbligo di motivazione né del diritto di essere sentito, poiché la motivazione consentiva un'impugnazione adeguata.

Quanto alle censure di accertamento dei fatti (arbitrio, apprezzamento delle prove), si applica la limitazione dell'art. 97 cpv. 1 LTF; una diversa opinione del ricorrente non dimostra ancora arbitrio. Il giudice del concordato poteva tenere conto degli interessi sul prestito, benché nella procedura di rigetto dell'opposizione non fosse stato concesso il rigetto per tali interessi: in tale procedura si decide solo sull'esistenza di un titolo di rigetto sufficiente (art. 80, 82 LEF), mentre il giudice del concordato effettua una valutazione complessiva con finalità specifiche e non è vincolato alla decisione di rigetto. Le censure di violazione del diritto probatorio (art. 152 CPC) e…