Fatti
Parti del procedimento: La ricorrente [A.] si oppone a un canone per le economie domestiche ai sensi degli art. 69 segg. LRTV. Le controparti sono la Serafe AG e l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM).
Procedura dinanzi all'istanza precedente: La ricorrente ha interposto ricorso il 2 luglio 2020 dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro una decisione dell'UFCOM e contemporaneamente ha chiesto l'assistenza giudiziaria gratuita. Con decisione incidentale del giudice unico del 22 settembre 2020 (A-3415/2020), il Tribunale amministrativo federale ha respinto la domanda, poiché la causa principale appariva priva di possibilità di successo in base all'esame sommario (art. 65 cpv. 1 PA). La ricorrente avrebbe lasciato scadere il termine per ricorrere contro l'UFCOM. Contemporaneamente è stato richiesto un anticipo delle spese di Fr. 700.-- (art. 63 cpv. 4 PA; art. 4 TS-TAF), con la comminatoria di non entrata nel merito in caso di mancato pagamento.
Procedura dinanzi al Tribunale federale: Il 12 ottobre 2020 la ricorrente ha presentato un'istanza qualificata come 'ricorso amministrativo', con la quale chiedeva l'annullamento della decisione incidentale, l'annullamento del 'versamento anticipato illegittimo' e la consultazione degli atti relativi a note di cinque conversazioni telefoniche. Il Tribunale amministrativo federale ha trasmesso l'istanza al Tribunale federale il 14 ottobre 2020. Il Tribunale federale ha rinunciato a misure istruttorie e a uno scambio di scritti (art. 102 cpv. 1 LTF). La domanda di consultazione degli atti era già stata evasa con decisione del Tribunale amministrativo federale del 14 ottobre 2020.
Questione litigiosa: Se l'istanza sia ammissibile come ricorso in materia di diritto pubblico e se la ricorrente abbia impugnato la decisione incidentale in modo sufficientemente motivato.
Diritto
Gli atti indirizzati al Tribunale federale devono contenere una conclusione, una motivazione e i mezzi di prova (art. 42 cpv. 1 LTF). L'oggetto della lite può essere ristretto dinanzi al Tribunale federale, ma non ampliato o modificato (art. 99 cpv. 2 LTF; DTF 143 V 19 consid. 1.1). La motivazione deve esporre in forma concisa che e in che misura l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF). Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF) con piena cognizione (art. 95 lett. a LTF), ma esamina soltanto le censure sollevate, salvo che una violazione del diritto non sia manifesta. In mancanza di una motivazione sufficiente, il Tribunale federale non entra nel merito (DTF 145 V 161 consid. 5.2).
La decisione incidentale è impugnabile autonomamente (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF; DTF 142 III 798 consid. 2.3.1). Anche in presenza di diritto federale applicato d'ufficio, la ricorrente avrebbe dovuto quantomeno esporre in forma concisa in che misura la decisione viola il diritto. L'istanza non soddisfa manifestamente tali requisiti. La ricorrente intendeva evidentemente contestare solo l'anticipo delle spese e sosteneva che il ricorso fosse già stato preso in esame, rendendo quindi superfluo il pagamento. Questa obiezione non regge, poiché un anticipo delle spese può essere richiesto in ogni stadio della procedura, anche quando la causa sarebbe già matura per il giudizio…