Fatti
Parti e istanze: La [B. GmbH] (istante 1, intimata 1) ha progettato a [U.] l'Hotel [F.] , gestito dalla [C. AG] (istante 2, intimata 2). La [A. AG] (resistente, ricorrente) aveva concluso con la [E. GmbH] , precedente giuridica dell'istante 1, un accordo di garanzia dei prezzi del 25 febbraio 2005. Lo scopo era offrire agli ospiti dell'albergo abbonamenti per gli impianti di risalita a un prezzo fisso, ridotto e indicizzato, prevedendo che almeno il 90 % dei pernottamenti in albergo fosse venduto solo in combinazione con un abbonamento per gli impianti di risalita.
Svolgimento del procedimento:
- Il 29 giugno 2018 le istanti hanno chiesto al Tribunale regionale Plessur misure cautelari. Hanno domandato la comunicazione dei prezzi degli abbonamenti per gli impianti di risalita per la stagione estiva e invernale, nonché la messa a disposizione di due apparecchi per l'emissione di biglietti.
- Il 5 luglio 2018 il Tribunale regionale non è entrato nel merito. Il Tribunale cantonale dei Grigioni ha accolto l'appello il 13 settembre 2018 e ha rinviato la causa.
- Il 20 febbraio 2019 il Tribunale regionale non è nuovamente entrato nel merito. Il Tribunale cantonale ha accolto l'appello il 17 aprile 2019, rinviando nuovamente la causa.
- Il 28 giugno 2019 il Tribunale regionale ha ordinato in via cautelare alla resistente di comunicare i prezzi e di mettere a disposizione due apparecchi per l'emissione di biglietti. Alle istanti è stato imposto di prestare una garanzia di fr. 400'000.-- per stagione invernale.
- Entrambe le parti hanno proposto appello. Il 16 dicembre 2019 il Tribunale cantonale ha annullato i dispositivi n. 2, 3 e 6 della decisione di primo grado. Ha ordinato alla resistente di comunicare immediatamente i prezzi per la stagione invernale 2019/2020 (dispositivo n. 2.1). Le istanti avrebbero dovuto informare la resistente tre mesi prima della riapertura dell'albergo e prestare una garanzia di fr. 20'000.--, come pure per la stagione invernale successiva (dispositivo n. 2.2). Dopo il ricevimento della garanzia, la resistente avrebbe dovuto mettere a disposizione e far entrare in funzione, a proprie spese, due apparecchi per l'emissione di biglietti (dispositivo n. 2.3). Le misure di cui ai dispositivi n. 2.1 e 2.3 sono state assistite dalla minaccia di pena ai sensi dell'art. 292 CP (dispositivo n. 2.4). Alle istanti è stato fissato un termine di 60 giorni per promuovere l'azione (dispositivo n. 3). L'appello della resistente è stato per il resto respinto (dispositivo n. 4).
- Il 19 febbraio 2020 il Tribunale cantonale ha chiarito il dispositivo n. 2.3, nel senso che gli apparecchi devono essere consegnati immediatamente dopo la riapertura e la prestazione della garanzia, previa prova.
Conclusioni davanti al Tribunale federale: Con il ricorso in materia civile la resistente ha chiesto l'annullamento della decisione del 16 dicembre 2019, ad eccezione del dispositivo n. 2.1, e il rigetto della domanda cautelare, salvo per la comunicazione dei prezzi per la stagione invernale 2019/2020. In via eventuale ha chiesto una garanzia di fr. 400'000.-- per stagione invernale, nonché un divieto, sanzionato penalmente, di cedere a non ospiti dell'albergo gli abbonamenti generati con gli apparecchi. In via subordinata ha chiesto il rinvio. Le intimate hanno chiesto il rigetto del ricorso, così come l'istanza inferiore.
Questioni controverse principali: (1) esistenza di un pregiudizio irreparabile in relazione all'obbligo di cessione degli apparecchi per l'emissione di biglietti; (2) importo della garanzia ai sensi dell'art. 264 CPC e solvibilità delle istanti; (3) violazione del diritto di essere sentiti per mancata trattazione della domanda di divieto.
Diritto
1. Ammissibilità Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'ammissibilità del ricorso. Si tratta di una causa civile (art. 72 LTF) contro una decisione di un tribunale cantonale superiore quale istanza di ricorso (art. 75 LTF). La ricorrente non è soccombente in modo completo con le proprie conclusioni (art. 76 LTF), il valore litigioso è raggiunto (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e il termine è stato rispettato (art. 100 cpv. 1 in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. c LTF). La decisione non conclude il procedimento (art. 90 LTF), poiché alle istanti è stato fissato un termine per promuovere l'azione. Si tratta di una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 LTF. In materia di misure cautelari il ricorso è ammissibile solo se minaccia un pregiudizio irreparabile di natura giuridica (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF). Pregiudizi di fatto, come la protrazione del procedimento o il rincaro, non sono sufficienti. L'eccezione al principio della trattazione unica va applicata restrittivamente. Secondo la giurisprudenza più recente e consolidata, la ricorrente deve illustrare nella motivazione in modo concreto in che misura le minacci un simile pregiudizio.
2. Apparecchi per l'emissione di biglietti (proprietà e libertà economica): La ricorrente ha lamentato un'ingerenza nella sua proprietà sugli apparecchi. Il Tribunale federale ha respinto la censura, poiché la proprietà non era stata accertata dall'istanza inferiore e la ricorrente non ha dimostrato che apparecchi di questo tipo siano disponibili solo in misura limitata. Le sentenze 5A_237/2009 e 5A_211/2016 citate concernevano altri fatti (effetto sospensivo in caso di interdizione, curatela di rappresentanza). La sentenza 4A_575/2018 riguardava la nozione di pregiudizio non facilmente irreparabile ai sensi dell'art. 261 cpv. 1 lett. b CPC e non è pertinente. Quanto alla libertà contrattuale quale componente della libertà economica (art. 27 Cost.), il Tribunale federale ha rilevato che le intimate vendono le prestazioni in nome proprio, ma restano tenute a rendiconto. Il fatto che la ricorrente voglia porre fine al rapporto di durata per perdita di fiducia non costituisce un pregiudizio irreparabile, poiché può continuare a contrattare con terzi. La censura relativa alla situazione di compensazione e al danno non dimostrabile non soddisfaceva l'obbligo di motivazione, perché si fondava su un substrato fattuale che non risultava dalla decisione impugnata. Il ricorso concernente l'obbligo di cessione degli apparecchi non è pertanto entrato nel merito (considerando 2.2).
3. Importo della garanzia (art. 264 CPC) La prassi del Tribunale federale riconosce un pregiudizio irreparabile quando è respinta una garanzia richiesta per le spese di parte. Lo stesso può valere per una garanzia a copertura di un eventuale danno derivante da misure cautelari (art. 264 cpv. 1 CPC), in particolare quando viene dimostrato in concreto che tale danno non può essere eliminato, o non completamente, nemmeno con una decisione finale favorevole. Poiché la ricorrente ha messo in dubbio la solvibilità delle controparti, si doveva ammettere un pregiudizio irreparabile minacciato in relazione all'importo della garanzia; in tale misura il ricorso è stato quindi ammesso. Nel procedimento cautelare vale il grado di prova della verosimiglianza (art. 261 e 248 lett. d CPC). Il giudice può subordinare la misura alla prestazione di una garanzia (art. 264 cpv. 1 CPC). Contro le decisioni cautelari possono essere fatti valere solo diritti costituzionali (art. 98 LTF), e le censure devono essere motivate in modo preciso (art. 106…