Fatti
La [A. AG] con sede a [U.] è stata attiva nel periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2015, secondo l'iscrizione nel registro di commercio, nella partecipazione, nell'acquisizione e nella costituzione di imprese nonché nel loro finanziamento. Dal 1° dicembre 2008 era iscritta nel registro delle imprese assoggettate all'imposta sul valore aggiunto dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e deteneva azioni di diverse società operative.
In occasione di un controllo in loco nel 2017, l'AFC ha constatato che la [A. AG] , nei periodi fiscali dal 2012 al 2015, aveva dedotto imposte precedenti su prestazioni in entrata connesse alla vendita di azioni proprie. L'AFC ha qualificato la vendita di azioni proprie come operazione esclusa dall'imposta e, con comunicazione di tassazione del 18 dicembre 2017, ha richiesto la restituzione di CHF 402'774.-- oltre agli interessi di mora, a titolo di correzioni della deduzione dell'imposta precedente.
Con decisione del 27 febbraio 2018, l'AFC ha confermato la pretesa. Con decisione su opposizione del 12 novembre 2018, ha fissato il credito della società a CHF 196'706.-- e ha confermato il riaddebito dell'imposta precedente di CHF 402'774.-- oltre a interessi di mora del 4% dal 31 agosto 2014.
Il Tribunale amministrativo federale, Sezione I, con sentenza del 18 settembre 2020 (A-7028/2018) ha accolto il ricorso della [A. AG] e ha annullato la decisione su opposizione. L'AFC ha presentato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della sentenza precedente e la conferma della sua decisione su opposizione. La [A. AG] ha chiesto la conferma della sentenza precedente.
Oggetto del litigio: se la vendita di azioni proprie costituisca una prestazione ai fini dell'IVA, ossia se l'afflusso di mezzi debba essere qualificato come non corrispettivo (conferimento in un'impresa ai sensi dell'art. 18 cpv. 2 lett. e LIVA) e se di conseguenza possa essere effettuata una correzione dell'imposta precedente ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 LIVA.
Diritto
I presupposti di ammissibilità (decisione finale, legittimazione dell'AFC ai sensi dell'art. 89 cpv. 2 lett. a LTF in combinato disposto con l'art. 141 OIVA, presentazione tempestiva e conforme alle forme) sono soddisfatti. Il Tribunale federale si fonda sull'accertamento dei fatti della precedente istanza (art. 105 cpv. 1 LTF) ed esamina l'applicazione del diritto in linea di principio d'ufficio, ma solo le censure sollevate, salvo che i vizi giuridici non siano manifesti (art. 106 LTF).
Il punto di partenza è la questione se sussista un rapporto di prestazione ai sensi dell'art. 18 cpv. 1 LIVA. Tra prestazione e corrispettivo deve esistere un nesso economico interno sufficiente; per questo collegamento è determinante la prospettiva del destinatario della prestazione. L'art. 18 cpv. 2 LIVA elenca a titolo esemplificativo i non corrispettivi, tra cui i conferimenti in imprese (lett. e), che secondo il messaggio vanno intesi in senso ampio e comprendono in particolare i conferimenti di capitale e i contributi dei soci. Il diritto dell'imposta sul valore aggiunto va interpretato secondo un criterio economico (considerazione economica); le costruzioni di diritto civile costituiscono solo un indizio.
Il trasferimento di azioni può costituire una prestazione di servizi (art. 3 lett. e n. 1 LIVA); tuttavia, i proventi dell'emissione di azioni di nuova emissione sono conferimenti di capitale ai sensi dell'art. 18 cpv. 2 lett. e LIVA e non danno luogo a un rapporto di prestazione. Ciò corrisponde anche alla giurisprudenza della CGUE (Kretztechnik, KapHag), dove il diritto UE può servire da ausilio interpretativo.
Economicamente e secondo il diritto contabile (art. 959a cpv. 2 n. 3 lett. e CO, IFRS, Swiss GAAP FER 24), le azioni proprie non costituiscono un attivo, bensì un prelievo di capitale. La rivendita di azioni proprie comporta quindi, come un aumento di capitale, un afflusso di mezzi che deve essere qualificato come conferimento di capitale da parte dell'acquirente. Le differenze formali rispetto alla nuova emissione non modificano il contenuto economico; mancano buone ragioni per un trattamento diverso. L'obiezione dell'AFC secondo cui l'art. 21 cpv. 2 n. 19 lett. e LIVA (eccezione per le operazioni con partecipazioni societarie) depone contro una considerazione economica è respinta: le eccezioni fiscali presuppongono la fattispecie…