Fatti
Parti e svolgimento del procedimento: Il ricorrente (un professore e avvocato, rappresentato dall'avv. dott. iur. Karen Schobloch) si oppone alla pretesa IVA per il periodo fiscale 2015 dello studio legale associato 'Prof. [A.] & Dr. [B.] Rechtsanwälte'. Controparte è l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto. Autorità inferiore era il Tribunale amministrativo federale, Sezione I, sentenza del 12 marzo 2020 (A-5911/2019).
Fatti: La società semplice 'Prof. [A.] & Dr. [B.] Rechtsanwälte' era iscritta nel registro dei contribuenti IVA dal 1° gennaio 1995 al 31 gennaio 2016. Nel settembre 2015 il ricorrente e il dott. iur. [B.] hanno comunicato all'AFC che il dott. [B.] avrebbe proseguito lo studio come socio unico responsabile, mentre il ricorrente avrebbe operato come 'Konsiliarius'. L'AFC ha mantenuto il ricorrente nel registro, poiché sussisteva una presentazione esterna comune. Il 19 settembre 2019 l'AFC ha emanato nei confronti del ricorrente, in qualità di socio, una decisione: pretesa IVA 2015 di Fr. 75'893.35, oltre interesse di mora del 4%, spese di Fr. 317.70, imputazione di Fr. 3'636.15; il ricorrente è stato chiamato a rispondere in solido.
Autorità inferiore: L'opposizione è stata trattata come ricorso per salto di istanza. Il Tribunale amministrativo federale ha respinto il rimedio nella misura in cui era contestata la fissazione dell'imposta e l'obbligo di responsabilità, e per il resto non è entrato nel merito.
Conclusioni dinanzi al Tribunale federale: Il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza dell'autorità inferiore. L'AFC chiede la reiezione del ricorso.
Questioni controverse: (1) assoggettamento soggettivo all'IVA dello studio nel 2015; (2) responsabilità personale del ricorrente per i debiti IVA; (3) tutela dell'affidamento; (4) portata dell'assoggettamento, in particolare attribuzione delle operazioni che il dott. [B.] aveva incassato tramite libretti di risparmio e un conto privato; (5) diritto di essere sentito.
Diritto
Ammissibilità e oggetto dell'esame: Il ricorso in materia di diritto pubblico è in linea di principio ammissibile contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di IVA (art. 82 lett. a, art. 86 cpv. 1 lett. a LTF). Si è entrati nel merito senza ulteriori questioni. Il Tribunale federale esamina solo le censure sollevate (art. 42 cpv. 2 LTF), si fonda sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e considera nuovi fatti solo come pseudo-nova (art. 99 cpv. 1 LTF). Le nuove affermazioni del ricorrente (marchio 'brand', sigla 'XY', ulteriori consulenti sulla homepage) non sono prese in considerazione.
Diritto di essere sentito: L'obbligo di motivazione (art. 29 cpv. 2 Cost.) non richiede un confronto esplicito con ogni argomento delle parti. L'autorità inferiore ha esposto le considerazioni essenziali; il diritto di essere sentito non è stato violato. La censura secondo cui il ricorrente non sarebbe stato coinvolto nella procedura di tassazione non è sufficientemente motivata, e nella procedura dinanzi all'AFC egli ha potuto esprimersi (scritto del 3 luglio 2019; art. 15 cpv. 5 LIVA).
Assoggettamento soggettivo dello studio: Secondo l'art. 10 LIVA è assoggettata la persona o la comunione di persone che gestisce l'impresa e si presenta verso l'esterno; l'elencazione non è esaustiva, e anche comunioni di persone prive di personalità giuridica e senza animus societatis possono essere assoggettate. Determinante è la presentazione esterna. Nel 2015 lo studio aveva dichiarato operazioni per Fr. 702'300.97 (1° semestre) e Fr. 541'852.25 (2° semestre); la soglia di esenzione di Fr. 100'000.-- (art. 10 cpv. 2 lett. a LIVA) era quindi superata. Le note d'onorario con la ragione sociale, il numero IVA e la menzione del ricorrente come Konsiliarius, nonché la homepage comune, fondano la presentazione esterna. È irrilevante che il ricorrente stesso seguisse mandati o fornisse prestazioni o firmasse.
Responsabilità personale: Ai sensi dell'art. 15 cpv. 1 lett. a LIVA, i soci di una società semplice o di una società in nome collettivo rispondono in solido con il contribuente, nei limiti della loro responsabilità civilistica (cfr. art. 544 cpv. 3 CO; art. 568 cpv. 1 e 3 CO). La responsabilità solidale può essere limitata solo mediante accordo con il creditore; un tale accordo non sussiste. L'autorità inferiore poteva dedurre, sulla base dell'indicazione del nome del ricorrente nella ditta dello studio e della sua funzione di Konsiliarius, l'esistenza di una società tuttora in essere e di un animus societatis perdurante. L'accordo del 1998 (comunione di uffici) non modifica tale conclusione, poiché il Tribunale amministrativo federale, in un altro procedimento (A-3398/2017), aveva già accertato che esso non concerne l'uscita dalla società.
Tutela dell'affidamento: Il principio della buona fede (art. 9 Cost.) presuppone un affidamento degno di protezione e disposizioni…