Fatti
Parti del procedimento: L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), Divisione principale imposta sul valore aggiunto, in qualità di ricorrente; la [A. AG] , rappresentata dall'avv. dott. iur. Tobias Rohner, in qualità di ricorrente incidentale. Istanza precedente era il Tribunale amministrativo federale, Sezione I (sentenza del 6 maggio 2020, A-5601/2019).
Oggetto: Imposta sul valore aggiunto, periodi fiscali 2011-2014.
Fatti: La ricorrente incidentale è iscritta nel registro dei contribuenti IVA dal 1° gennaio 1995, in precedenza come contribuente dell'imposta sulla cifra d'affari sulle merci. Essa è membro dell'ASFCMP e parte di un gruppo internazionale. Dal 15 al 19 febbraio 2016 l'AFC ha effettuato un controllo per gli anni 2011-2014. Con comunicazione di tassazione essa ha richiesto imposte sul valore aggiunto di Fr. 15'168'014.--. Dopo la contestazione e la domanda di decisione, con decisione del 24 settembre 2019 l'AFC ha ridotto l'importo a Fr. 10'955'399.--. Il Tribunale amministrativo federale ha trattato l'opposizione come ricorso per salto d'istanza, l'ha accolta e ha annullato la decisione. Con ricorso in materia di diritto pubblico del 11 giugno 2020 l'AFC chiede l'annullamento della sentenza precedente e la conferma della sua decisione; la ricorrente incidentale chiede di non entrare nel merito, in subordine la reiezione.
Oggetto della lite: Portata delle prestazioni imponibili della ricorrente incidentale verso i suoi clienti e determinazione dell'imposta sul valore aggiunto su di esse. Sono controverse (1) le operazioni di consegna e ritiro con scarti di metalli industriali e preziosi, (2) le operazioni di consegna e ritiro con metallo prezioso puro tra operatori di mercato, (3) le pure operazioni di ritiro di metallo prezioso per le quali inizialmente si desidera solo un accredito sul conto metalli.
Modello commerciale: Per gli scarti di metalli preziosi la ricorrente incidentale accredita il peso, senza accredito in denaro o indicazione di valore; i metalli sono consegnati per la raffinazione a società del gruppo o a terzi. Sul valore del metallo non viene calcolata l'imposta sul valore aggiunto, mentre essa è calcolata sul prezzo della lavorazione. Nelle pure operazioni di ritiro il valore del materiale è sempre fatturato con imposta sul valore aggiunto, salvo per l'oro esentato dall'imposta (art. 44 OIVA).
Censure dell'AFC: (a) accertamento manifestamente inesatto dei fatti in ragione di asserite note di accredito sostitutive della fattura e della detrazione dell'imposta precedente; (b) errata interpretazione del concetto di potere economico di disposizione; (c) detrazione dell'imposta precedente per imposte d'importazione in relazione alla nobilitazione all'estero; (d) elusione fiscale; (e) riaddebito di imposte precedenti di Fr. 4'904.85 (anno 2011: Fr. 1'112.--).
Diritto
1. Ammissibilità La sentenza del Tribunale amministrativo federale è una decisione finale in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a, art. 86 cpv. 1 lett. a, art. 90 LTF). L'AFC è legittimata ai sensi dell'art. 89 cpv. 2 lett. a LTF in combinato disposto con l'art. 141 OIVA; il ricorso è tempestivo e conforme alla forma (art. 100 cpv. 1, Art. 42 LTF). Si entra nel merito del ricorso.
2. Cognizione Il Tribunale federale è vincolato dai fatti accertati dall'istanza precedente (art. 105 cpv. 1 LTF). Una rettifica è possibile solo in caso di inesattezza manifesta (arbitrio) o di violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF di importanza decisiva (art. 105 cpv. 2, art. 97 cpv. 1 LTF). Le parti devono spiegare in modo sostanziato in che misura i fatti debbano essere completati. Le censure di diritti fondamentali devono essere motivate in modo preciso (art. 106 cpv. 2 LTF). Il Tribunale federale non è vincolato agli argomenti delle parti e può decidere con una motivazione diversa (sostituzione dei motivi).
3. Censura di accertamento dei fatti (note di accredito sostitutive) Ai sensi dell'art. 3 lett. k LIVA è considerato fattura ogni documento con cui si fattura la controprestazione di una prestazione. Le note di accredito possono essere equiparate alla fattura. Una fattura conforme all'imposta sul valore aggiunto è un indizio importante della fornitura della prestazione (art. 26 cpv. 2 LIVA). Una fattura inesatta può fondare un debito d'imposta ('impôt facturé = impôt dû', art. 27 cpv. 2 e 3 LIVA; DTF 144 II 412). L'AFC non ha tuttavia provato che la ricorrente incidentale, alla consegna, abbia accreditato il valore del materiale in denaro e fatto valere imposte precedenti. Le conferme 'Facture' indicavano solo il peso stimato e nessuna imposta sul valore aggiunto; esse non soddisfano i requisiti di una fattura (art. 26 cpv. 2 lett. f LIVA). La censura di accertamento dei fatti è infondata.
4. Potere economico di disposizione Una fornitura ai sensi dell'art. 3 lett. d LIVA sussiste in caso di trasferimento della capacità di disporre economicamente di un oggetto in nome proprio (n. 1), di consegna di un oggetto lavorato (n. 2) o di cessione per l'uso (n. 3). Prestazione e controprestazione devono trovarsi in un rapporto di scambio (nesso economico interno, prospettiva del destinatario della prestazione, art. 3 lett. f LIVA; art. 18 cpv. 1 LIVA). Il potere economico di disposizione sussiste se l'acquirente può utilizzare o consumare l'oggetto a proprio vantaggio oppure reimmetterlo in nome proprio nel circuito economico. Esso coincide di regola con il trasferimento della proprietà, ma non dipende necessariamente da esso. Le direttive amministrative (Info IVA 04) non vincolano i tribunali, ma devono essere considerate qualora costituiscano una concretizzazione convincente (DTF 146 I 105 consid. 4.1). I passaggi citati riguardano principalmente monete e oro fino e non regolano direttamente il potere di disposizione nelle operazioni di consegna e ritiro. La prassi non pubblicata dell'AFC ha solo il valore di un'allegazione di parte.
5. Esito sul potere di disposizione Sulla base dei documenti contrattuali (condizioni per i conti metalli del 10 novembre 2010) l'istanza precedente ha accertato che la volontà concordante delle parti non prevedeva un trasferimento del potere economico di disposizione alla ricorrente incidentale. Questo accertamento di fatto vincola il Tribunale federale. La ricorrente incidentale non ha acquisito la proprietà civilistica: manca una causa (principio di causalità), manca un accordo nel senso di un depositum irregulare (art. 481 cpv. 3 CO) e manca un altro trasferimento di proprietà. La semplice commistione fonda una comproprietà dei clienti (art. 727 cpv. 1 CC per analogia, art. 484 CO per analogia). L'onere della prova dei fatti che aumentano l'imposta incombe all'AFC (teoria delle norme). I clienti hanno inoltre sopportato il rischio di valore, poiché è stato indicato solo il peso. La prestazione della ricorrente incidentale si è esaurita nella consegna di un oggetto lavorato (art. 3 lett. d n. 2 LIVA);…